Alpeggio in Trentino 2026: nuove direttive per la monticazione
Con la deliberazione n. 589 del 24 aprile 2026, sono state approvate le direttive per la gestione del bestiame (bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini) durante il periodo di alpeggio. L’obiettivo primario è garantire la tracciabilità degli animali e il mantenimento degli standard sanitari del territorio provinciale.
Garanzie Sanitarie e Requisiti di Ammissione
L’accesso agli alpeggi è subordinato al possesso di specifici requisiti sanitari, differenziati per specie:
- Bovini: È richiesto lo status di indennità per malattie quali Brucellosi, Leucosi bovina enzootica e Tubercolosi. Per la Paratubercolosi, i capi positivi non possono essere alpeggiati, mentre per quelli “dubbi” sono previste restrizioni sulla separazione dai capi giovani.
- Ovini e Caprini: L’ammissione è vincolata all’indennità da Brucellosi. È inoltre previsto l’obbligo di trattamenti acaricidi per i caprini in specifiche zone (es. Val di Fiemme e Primiero) prima della demonticazione.
- Equini: Devono risultare controllati per l’Anemia Infettiva Equina con tempistiche variabili (da 1 a 3 anni) in base al rischio dello stabilimento di origine.
- Suini: È prescritto il divieto assoluto di somministrazione di rifiuti alimentari e l’obbligo di misure di biosicurezza per prevenire il contatto con la fauna selvatica (prevenzione Peste Suina Africana).
Adempimenti Amministrativi e Movimentazioni
- Comunicazione preventiva: Il responsabile del pascolo deve comunicare al Servizio Veterinario dell’Asuit, almeno 15 giorni prima della monticazione, il numero di capi, l’azienda di origine e le date previste di arrivo e partenza.
- Documentazione: Ogni spostamento deve essere scortato dal documento di accompagnamento informatizzato e dalle relative attestazioni sanitarie in Banca Dati Nazionale (BDN).
- Registrazione farmaci: I trattamenti medicinali effettuati in alpeggio devono essere regolarmente inseriti nel registro elettronico dei trattamenti.
Gestione delle Emergenze e Sanzioni
Viene stabilito l’obbligo di denuncia immediata per ogni sospetto di malattia infettiva, aborto o decesso di animali in alpeggio. In caso di violazione delle direttive o mancanza dei requisiti sanitari, l’Asuit dispone il rientro immediato degli animali al luogo di origine (entro 3 giorni) e applica le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



