L’INPS, messaggio n. 1297 del 26 marzo u.s., ha fornito prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di integrazione salariale dal recente “decreto sostegni” che, come noto, ha ulteriormente ampliato e finanziato, rispetto a quanto previsto nell’ultima “legge di bilancio” (legge n. 178/2020, art. 1, c. 299-305), i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa.
Si ricorda in particolare che:
L’INPS ne suo messaggio chiarisce che gli ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale riconosciuti dal “decreto sostegni” si aggiungono a quelle precedentemente concessi dalla “legge di bilancio” per il 2021, considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione ai nuovi periodi degli eventuali trattamenti di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021.