Flussi migratori 2026: Le nuove disposizioni del Governo confermano il Clik day e la precompilazione delle richieste nullaosta
Lo scorso 4 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
Tra le principali previsioni del decreto si evidenzia una revisione del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato, prevedendo che tale termine (di 60 giorni) decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Ciò significa un allungamento dei tempi di istruttoria della domanda, visto che la ripartizione delle quote a livello provinciale è demandata a una circolare del Ministero del Lavoro successiva alla pubblicazione del Dpcm sui flussi di ingresso e che prima di assegnare una quota gli Ispettorati del Lavoro dovranno analizzare la posizione del datore di lavoro non solo sui requisiti formali al momento della richiesta, ma anche riguardo alle richieste di assunzione presentate dallo stesso datore negli anni precedenti.
Nei procedimenti per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi si estendono anche al lavoro stagionale subordinato.
Il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.
Si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con gravi disabilità o grandi anziani (oltre 80 anni). Si prevede inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.
In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 150 giorni, in linea con quello previsto di nove mesi previsto dalla normativa europea.
Per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si amplia da 6 a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno. Allo stesso modo, per ragioni di coerenza sistematica, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica. Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e alle vittime di violenza domestica è riconosciuta anche la possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.
Per il 2026 sono previsti ingressi per 76.850 lavoratori subordinati non stagionali e autonomi e 88.000 per lavoratori stagionali. Di questi ultimi 47 mila sono riservati alle istanze presentate dalle organizzazioni datoriali agricole e 13 mila a quelle inoltrate dagli operatori del turismo.



