PAC e aiuti annuali CSR 2026: la Regione aggiorna le norme della Condizionalità Rafforzata

La Regione del Veneto, con  DGR n. 581/2026, ha approvato le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2026. I vincoli e gli impegni di Condizionalità Rafforzata, che devono essere rispettati da tutti gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti (PAC) e di aiuti annuali delle misure di sviluppo rurale, sono dettagliati nell’Allegato A al citato provvedimento.

Rispetto all’anno 2025, le nuove disposizioni tengono conto degli aggiornamenti normativi regionali e nazionali, con particolare riferimento al Decreto ministeriale del 17.6.2026 (in fase di registrazione), di applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/2649.

Si ricorda infatti che la Commissione europea, nel tentativo di semplificare gli oneri amministrativi, ha emanato  il Regolamento (UE) n. 2649 del 19 dicembre 2025, che introduce una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 relative alle norme BCAA, nonché al regime dei controlli e delle sanzioni della Condizionalità Rafforzata, modificando taluni obblighi.

Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata per l’anno 2026 sono contenute nel Decreto MASAF del 17.6.2026, n. 292670 che disciplina il regime di Condizionalità Rafforzata e dei Requisiti Minimi dando modo ai beneficiari di fruire delle semplificazioni introdotte dal sopra citato Regolamento.

Tra le semplificazioni approvate in vigore dal 1° gennaio 2026 si evidenzia:

  • la possibilità di considerare le unità di produzione biologica certificate conformi ai requisiti delle norme BCAA1 “Mantenimento dei prati permanenti”, BCAA3 “Divieto di bruciare le stoppie”, BCAA4 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”, BCAA5 “Gestione delle lavorazioni del terreno”, BCAA6 “Copertura minima del suolo” e, come di prassi, BCAA7 “Rotazione delle colture nei seminativi”, le unità di produzione biologica, certificate e in conversione, ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848;
  • la possibilità degli agricoltori e dei piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori, la cui azienda ha una superficie ammissibile ai pagamenti (non più la superficie agricola dichiarata) non superiore a 10 ettari, di essere esentati dai controlli di Condizionalità Rafforzata e dalle relative sanzioni;
  • la possibilità degli agricoltori con una dimensione massima dell’azienda non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata di essere esentati dai controlli di Condizionalità Rafforzata e dalle sanzioni relative ai requisiti della norma BCAA7 “Rotazione delle colture nei seminativi”;
  • l’aumento del valore massimo di diminuzione della percentuale di prati permanenti rispetto all’anno di riferimento 2018 all’interno della norma BCAA1 “Mantenimento dei prati permanenti”.

Inoltre, a partire dal 1°gennaio 2026 tutti i prati temporanei che sono ancora classificabili come seminativo, rimangono classificati come seminativo e non saranno classificati come prato permanente, anche se il periodo di cinque anni per la conversione automatica da seminativo a prato permanente è scaduto e il terreno non è stato arato, salvo che il beneficiario non dichiari la superficie interessata come prato permanente.

Al fine di non subire la decurtazione o la perdita totale degli aiuti UE, si raccomanda un’attenta lettura delle disposizioni contenute nell’allegato A alla DGR n. 581 del 24 giugno 2026. Di seguito si riporta l’elenco delle BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) e dei CGO ( Criteri di Gestione Obbligatori) contenuti nel provvedimento.

BCAA e CGO — DGR n. 581 del 24 giugno 2026, Allegato A (Condizionalità rafforzata 2026)

ZONA 1 – Clima e ambiente

BCAA 1Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018 (diminuzione massima del 10%)
Ambito: tutte le superfici a prato permanente. Obbligo: il rapporto prato permanente/superficie agricola totale non deve calare più del 10% rispetto al 2018 (calcolo a livello nazionale, soglia di allerta al 7%).

BCAA 2Protezione di zone umide e torbiere
Ambito: zone Ramsar regionali (Vincheto di Celarda, Valle Averto, Palude del Busatello, Palude del Brusà-Le Vallette). Obbligo: divieto di lavorazioni profonde che causino drenaggio delle acque, per proteggere i suoli ricchi di carbonio.

BCAA 3 (ex BCAA6)Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambito: superfici a seminativo. Obbligo: divieto di bruciatura di stoppie e paglie di riso, salvo deroghe fitosanitarie autorizzate.

ZONA 1 – Acqua

CGO 1Direttiva 2000/60/CE (acque), art. 11 par. 3 lett. e) e h)
Ambito: tutte le superfici agricole. Obblighi: possesso di titolo autorizzativo per l’uso irriguo dell’acqua; registrazione nel quaderno di campagna dei fertilizzanti a base di fosforo (tramite sistema A58-WEB o registro cartaceo, a seconda della SAU aziendale).

CGO 2 (ex CGO1)Direttiva 91/676/CEE (nitrati)
Ambito: superfici agricole in zone vulnerabili ai nitrati (Provincia di Rovigo, Bacino Scolante Laguna di Venezia, area dei 100 comuni di alta pianura, Lessinia/rilievi Adige, ecc.). Obbligo: rispetto della disciplina regionale sulla distribuzione agronomica di effluenti, digestati e reflui (4° Programma d’Azione Nitrati).

BCAA 4 (ex BCAA1)Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Ambito: tutte le superfici agricole. Obblighi: (a) divieto di fertilizzazione/uso fitosanitari entro 5 m dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua; (b) costituzione/mantenimento di una fascia inerbita di 5 m lungo torrenti, fiumi e canali.

ZONA 1 – Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 (ex BCAA5)Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo conto del gradiente della pendenza
Ambito: seminativi con pendenza media >10%. Obblighi: (a) realizzazione di solchi acquai temporanei o lavorazione secondo le curve di livello; (b) divieto di affinamento/sminuzzamento del terreno per 60 giorni consecutivi (in Veneto: 1° dicembre–31 gennaio).

BCAA 6 (ex BCAA4)Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
Ambito: seminativi e colture permanenti (frutteti, vigneti). Obbligo: garantire copertura vegetale (naturale, seminata o residui colturali) per 60 giorni consecutivi nel periodo 15 settembre–15 maggio, salvo deroghe (forza maggiore, maggese in aridocoltura, colture sommerse come il riso, ecc.).

BCAA 7Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
Ambito: seminativi in pieno campo. Esenzioni per aziende con prevalenza di foraggere/prato permanente, seminativi ≤10 ha, colture sommerse; esenti da controllo/sanzione le aziende ≤30 ha.

ZONA 1 – Biodiversità e paesaggio

CGO 3 (ex CGO2)Direttiva 2009/147/CE (uccelli selvatici), art. 3 e 4
Ambito: siti Natura 2000 (ZPS/ZSC) del Veneto. Obbligo: tutela degli habitat e delle specie di uccelli protette secondo le misure di conservazione regionali.

CGO 4 (ex CGO3)Direttiva 92/43/CEE (habitat naturali e seminaturali, flora e fauna), art. 6 par. 1-2
Ambito: siti di importanza comunitaria, ZSC e ZPS del Veneto. Obbligo: rispetto delle misure di conservazione stabilite dalle autorità di gestione dei siti.

BCAA 8A) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; B) Divieto di potare siepi e alberi nella stagione di riproduzione/nidificazione degli uccelli
Ambito: tutte le superfici. Obblighi: (A) conservazione di stagni, boschetti, siepi, filari, muretti a secco, alberi monumentali, ecc.; (B) divieto di potatura dal 15 marzo al 15 agosto (salvo diversa disciplina regionale).

BCAA 9Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
Ambito: prati permanenti in siti Natura 2000. Obbligo: divieto di conversione ad altri usi e di aratura/lavorazioni che alterino la copertura erbosa, salvo autorizzazione dell’Autorità di gestione del sito.

ZONA 2 – Salute pubblica, animale e vegetale

CGO 5 (ex CGO4)Regolamento (CE) 178/2002 (sicurezza alimentare), artt. 14-20
Ambito: tutti i beneficiari. Obblighi: rispetto delle norme di sicurezza alimentare per produzioni animali, vegetali, latte, uova, mangimi (registrazioni, stoccaggio corretto, procedure di ritiro prodotti non conformi).

CGO 6 (ex CGO5)Direttiva 96/22/CE (sostanze ormoniche, tireostatiche, beta-agoniste)
Ambito: tutti i beneficiari. Obblighi: divieto di somministrazione agli animali di sostanze anabolizzanti/ormonali salvo uso terapeutico veterinario controllato; rispetto dei tempi di sospensione.

CGO 7 (ex CGO10)Reg. CE 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari), art. 55
Ambito: tutte le aziende che usano fitosanitari. Obblighi: tenuta e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) per 3 anni, rispetto dell’etichetta, uso dei DPI.

CGO 8Direttiva 2009/128/CE (uso sostenibile dei pesticidi)
Ambito: beneficiari di pagamenti diretti. Obblighi: possesso del “patentino” fitosanitari, controllo funzionale periodico e taratura delle attrezzature, corretto stoccaggio/manipolazione/smaltimento dei prodotti fitosanitari.

ZONA 3 – Benessere degli animali

CGO 9 (ex CGO11)Direttiva 2008/119/CE (norme minime protezione vitelli)
Ambito: allevamenti bovini/bufalini. Obblighi: divieto di box individuali oltre le 8 settimane, spazi minimi, alimentazione con colostro entro 6 ore, controlli giornalieri, divieto di museruola e taglio coda non terapeutico.

CGO 10 (ex CGO12)Direttiva 2008/120/CE (norme minime protezione suini)
Ambito: allevamenti suinicoli. Obbligo: rispetto degli spazi minimi per scrofe/scrofette e altre disposizioni del D.Lgs. 122/2011 sul benessere suino.

CGO 11 (ex CGO13)Direttiva 98/58/CE (protezione degli animali negli allevamenti)
Ambito: tutti gli allevamenti zootecnici (con esclusioni previste dal D.Lgs. 146/2001). Obbligo: rispetto delle misure minime generali di benessere animale negli allevamenti.