Via libera al decreto UE per ridurre l’inquinamento di impianti industriali e allevamenti intensivi

Il Consiglio dei Ministri del 22 giugno ha dato il via libera preliminare alla bozza di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2024/1785, segnando di fatto un’accelerazione significativa dell’iter, dettata dalla necessità di rispettare la scadenza del 1° luglio 2026 per evitare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

L’approvazione preliminare del CdM contribuisce a “blindare” l’impianto del provvedimento, che nel quadro normativo nazionale nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, con un’estensione rilevante anche al comparto zootecnico.

Soglie di capacità

Rientrano nella norma gli allevamenti di suini e di pollame. Gli impianti rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva se raggiungono le seguenti soglie, calcolate in Unità di Bestiame (UBA):

Attività Soglia UBA
Allevamento suini ≥ 350 UBA
Allevamento esclusivo galline ovaiole ≥ 300 UBA
Altro pollame ≥ 280 UBA
Combinazione suini/pollame ≥ 380 UBA

Sono escluse le installazioni che praticano allevamento biologico (regolamento UE 2018/848) e quelle con densità inferiore a 2 UBA/ettaro su terreno utilizzato esclusivamente per pascolo o foraggio, con animali tenuti significativamente o stagionalmente all’esterno.

I coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo della capacità in UBA sono i seguenti:

Categoria Coefficiente UBA
Scrofe riproduttrici ≥ 50 kg 0,500
Suinetti ≤ 20 kg 0,027
Altri suini 0,300
Polli da carne 0,007
Galline ovaiole 0,014
Tacchini 0,030
Anatre 0,010
Oche 0,020
Struzzi 0,350
Altro pollame 0,001

Decorrenza: il regime transitorio per gli allevamenti

Le nuove disposizioni relative alle soglie UBA si applicano in modo scaglionato in funzione delle dimensioni dell’installazione, a decorrere dall’entrata in vigore delle norme operative europee:

  • quattro anni dopo per le installazioni con capacità pari o superiore a 600 UBA;
  • cinque anni dopo per le installazioni con capacità pari o superiore a 400 UBA;
  • sei anni dopo per tutte le altre installazioni ricomprese nell’Allegato VIII-bis.

Le prime osservazioni di Confagricoltura

Il 3 luglio 2026 Confagricoltura ha diffuso una prima nota sull’iter del provvedimento, a seguito del via libera preliminare del Consiglio dei Ministri e in vista dell’esame delle Commissioni parlamentari. La nota evidenzia delle criticità emerse nel confronto con il Ministero

Nel corso del confronto con il Ministero, sono state evidenziate le seguenti criticità:

  1. Oneri procedurali: necessità di alleggerire al massimo i procedimenti, considerando che gli allevamenti non possono essere assimilati agli impianti industriali per struttura e funzionamento. Occorre inoltre garantire tempi uniformi e certi nel rilascio delle autorizzazioni.
  2. Rischio accorpamento aziende: il decreto prevede la possibilità di considerare più installazioni come un’unica unità in presenza di collegamenti gestionali o funzionali. Questo potrebbe portare all’assoggettamento a obblighi più stringenti per aziende distinte, con impatti significativi sulla loro gestione. È necessario escludere il riferimento ai rapporti economici e giuridici (non definiti dalla direttiva) per evitare distorsioni tra Stati membri e garantire certezze per le aziende agricole.
  3. Uniformità applicativa tra Regioni: serve garantire omogeneità nell’applicazione delle norme, soprattutto per realtà produttive che operano su più ambiti regionali.
  4. Sistemi di Gestione Ambientale (SGA): l’introduzione dell’obbligo di audit periodici e pubblicazione dei risultati rischia di tradursi in un onere organizzativo ed economico gravoso per le aziende agricole.
  5. Aumento adempimenti: il nuovo quadro normativo, pur allineato agli obiettivi ambientali europei, comporterà un incremento consistente di adempimenti e complessità gestionale.

Nessuna estensione agli allevamenti bovini

Le disposizioni riguardano esclusivamente suini e pollame. Non vi è alcuna disposizione che estenda il nuovo regime agli allevamenti bovini, né ad altre specie zootecniche (ovini, caprini, equini).

Si tratta di una scelta compiuta a livello europeo: in sede di negoziato sulla direttiva (UE) 2024/1785, l’inclusione dei bovini nell’ambito IED è stata oggetto di forte contrapposizione tra Parlamento europeo (favorevole) e Consiglio (contrario, con l’Italia tra i principali sostenitori dell’esclusione). L’accordo finale ha escluso i bovini dall’ambito di applicazione, prevedendo però una clausola di riesame: entro il 31 dicembre 2026 la Commissione europea dovrà valutare se e come intervenire sulle emissioni da allevamento bovino, riferendone a Parlamento europeo e Consiglio, valutando in parallelo anche una clausola di reciprocità per i prodotti importati da Paesi extra-UE.