Via libera al decreto UE per ridurre l’inquinamento di impianti industriali e allevamenti intensivi
Il Consiglio dei Ministri del 22 giugno ha dato il via libera preliminare alla bozza di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2024/1785, segnando di fatto un’accelerazione significativa dell’iter, dettata dalla necessità di rispettare la scadenza del 1° luglio 2026 per evitare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
L’approvazione preliminare del CdM contribuisce a “blindare” l’impianto del provvedimento, che nel quadro normativo nazionale nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, con un’estensione rilevante anche al comparto zootecnico.
Soglie di capacità
Rientrano nella norma gli allevamenti di suini e di pollame. Gli impianti rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva se raggiungono le seguenti soglie, calcolate in Unità di Bestiame (UBA):
| Attività | Soglia UBA |
| Allevamento suini | ≥ 350 UBA |
| Allevamento esclusivo galline ovaiole | ≥ 300 UBA |
| Altro pollame | ≥ 280 UBA |
| Combinazione suini/pollame | ≥ 380 UBA |
Sono escluse le installazioni che praticano allevamento biologico (regolamento UE 2018/848) e quelle con densità inferiore a 2 UBA/ettaro su terreno utilizzato esclusivamente per pascolo o foraggio, con animali tenuti significativamente o stagionalmente all’esterno.
I coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo della capacità in UBA sono i seguenti:
| Categoria | Coefficiente UBA |
| Scrofe riproduttrici ≥ 50 kg | 0,500 |
| Suinetti ≤ 20 kg | 0,027 |
| Altri suini | 0,300 |
| Polli da carne | 0,007 |
| Galline ovaiole | 0,014 |
| Tacchini | 0,030 |
| Anatre | 0,010 |
| Oche | 0,020 |
| Struzzi | 0,350 |
| Altro pollame | 0,001 |
Decorrenza: il regime transitorio per gli allevamenti
Le nuove disposizioni relative alle soglie UBA si applicano in modo scaglionato in funzione delle dimensioni dell’installazione, a decorrere dall’entrata in vigore delle norme operative europee:
- quattro anni dopo per le installazioni con capacità pari o superiore a 600 UBA;
- cinque anni dopo per le installazioni con capacità pari o superiore a 400 UBA;
- sei anni dopo per tutte le altre installazioni ricomprese nell’Allegato VIII-bis.
Le prime osservazioni di Confagricoltura
Il 3 luglio 2026 Confagricoltura ha diffuso una prima nota sull’iter del provvedimento, a seguito del via libera preliminare del Consiglio dei Ministri e in vista dell’esame delle Commissioni parlamentari. La nota evidenzia delle criticità emerse nel confronto con il Ministero
Nel corso del confronto con il Ministero, sono state evidenziate le seguenti criticità:
- Oneri procedurali: necessità di alleggerire al massimo i procedimenti, considerando che gli allevamenti non possono essere assimilati agli impianti industriali per struttura e funzionamento. Occorre inoltre garantire tempi uniformi e certi nel rilascio delle autorizzazioni.
- Rischio accorpamento aziende: il decreto prevede la possibilità di considerare più installazioni come un’unica unità in presenza di collegamenti gestionali o funzionali. Questo potrebbe portare all’assoggettamento a obblighi più stringenti per aziende distinte, con impatti significativi sulla loro gestione. È necessario escludere il riferimento ai rapporti economici e giuridici (non definiti dalla direttiva) per evitare distorsioni tra Stati membri e garantire certezze per le aziende agricole.
- Uniformità applicativa tra Regioni: serve garantire omogeneità nell’applicazione delle norme, soprattutto per realtà produttive che operano su più ambiti regionali.
- Sistemi di Gestione Ambientale (SGA): l’introduzione dell’obbligo di audit periodici e pubblicazione dei risultati rischia di tradursi in un onere organizzativo ed economico gravoso per le aziende agricole.
- Aumento adempimenti: il nuovo quadro normativo, pur allineato agli obiettivi ambientali europei, comporterà un incremento consistente di adempimenti e complessità gestionale.
Nessuna estensione agli allevamenti bovini
Le disposizioni riguardano esclusivamente suini e pollame. Non vi è alcuna disposizione che estenda il nuovo regime agli allevamenti bovini, né ad altre specie zootecniche (ovini, caprini, equini).
Si tratta di una scelta compiuta a livello europeo: in sede di negoziato sulla direttiva (UE) 2024/1785, l’inclusione dei bovini nell’ambito IED è stata oggetto di forte contrapposizione tra Parlamento europeo (favorevole) e Consiglio (contrario, con l’Italia tra i principali sostenitori dell’esclusione). L’accordo finale ha escluso i bovini dall’ambito di applicazione, prevedendo però una clausola di riesame: entro il 31 dicembre 2026 la Commissione europea dovrà valutare se e come intervenire sulle emissioni da allevamento bovino, riferendone a Parlamento europeo e Consiglio, valutando in parallelo anche una clausola di reciprocità per i prodotti importati da Paesi extra-UE.



