Elenco aggiornato delle attività autorizzate a lavorare

Il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito del confronto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato un Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo, di “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020”. In pratica, è intervenuto sull’elenco delle attività produttive oggetto del blocco disposto per limitare il diffondersi del Coronavirus, individuate in base ai codici ATECO.

Rispetto al primo Decreto, sono state aggiunte le seguenti attività, che quindi possono operare:
23.13 Fabbricazione di vetro cavo;
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo.
Sono state invece eliminate le seguenti attività, che pertanto non possono operare:
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Sull’eliminazione del codice 28.3 – che rischia di rallentare notevolmente la consegna di macchine agricole – Confagricoltura si è già attivata presso le sedi competenti, per ottenere una modifica del provvedimento.

Rimangono purtroppo ancora escluse le seguenti attività (che quindi NON sono autorizzate ad operare):
02.10 Silvicoltura ed altre attività forestali;
02.20 Utilizzo di aree forestali;
02.40 Servizi di supporto per la silvicoltura;
46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura; 81.30 Cura e manutenzione del paesaggio

Anche su questo punto Confagricoltura ha formulato espresse richieste, con specifica lettera ai Ministri competenti.

Si ricorda comunque, che le attività indicate nel DM possono proseguire la propria attività rispettando i contenuti del protocollo sugli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e che è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari; inoltre restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Di seguito riportiamo alcune precisazioni per specifiche attività.

Vendita di piante, fiori: il florovivaismo è incluso tra i prodotti per i quali è permessa la vendita, come anche i semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
Con un recente comunicato inoltre il Ministro Bellanova ha chiarito che “La vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti è consentita su tutto il territorio nazionale o almeno dove non prevalga una norma locale, indipendentemente dal codice Ateco”. Ciò autorizza alla vendita anche garden centre, i fioristi e i soggetti commerciali che dunque potranno proseguire la loro attività.
Consegna a domicilio di alimenti e bevande: tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Inoltre con una recente nota la Regione Veneto, in deroga alla norma regionale, ha consentito la consegna a domicilio anche di pasti e spuntini da parte di imprese agrituristiche.
Interventi forestali e di cura del verde: se tali attività rientrano in servizi di pubblica utilità per l’ambiente sono consentiti previa comunicazione al Prefetto
Agriturismo: gli agriturismi con alloggio possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Gli agriturismi possono proseguire la loro attività solo nei confronti di ospiti che necessitano di un alloggio per raggiungere agevolmente il luogo di lavoro per svolgimento di attività non sospesa, ivi compresi il personale delle strutture sanitarie, o per garantire un alloggio a familiari/parenti di persone ricoverate in strutture ospedaliere in prossimità (in tal caso svolgendo una funzione di pubblica utilità). La modulistica per comunicare il proseguimento dell’attività al Prefetto, è disponibile sul sito internet delle diverse prefetture provinciali.

Scarica il testo del Decreto