Cassa integrazione per Covid non si aggiunge a quella ordinaria

I datori di lavoro agricolo costretti a sospendere l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza Covid-19, possono accedere alla cassa integrazione salari operai agricoli (Cisoa) per i dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri) che abbiano svolto almeno 181 giornate di lavoro presso la stessa azienda. Lo ha precisato l’Inps con circolare 47/2020, in cui ha reso noto che la domanda può essere inoltrata entro il quarto mese successivo dall’inizio della sospensione dell’attività, utilizzando la causale Covid-19 Cisoa. Il termine di quattro mesi – più ampio di quello ordinario di 15 giorni – rappresenta il limite massimo entro il quale può essere presentata la richiesta. Resta quindi fermo che le istanze possono essere inviate entro termini inferiori e possono essere reiterate nel limite massimo del periodo integrabile. Ciò anche al fine di favorire la tempestività dei pagamenti delle indennità ai lavoratori. Infatti le aziende, all’atto della presentazione della domanda, possono chiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps senza obbligo di produzione dei documenti comprovanti le difficoltà finanziarie dell’impresa. La domanda viene sottoposta dal direttore della sede Inps ai componenti della commissione provinciale Cisoa, i quali possono formulare il proprio parere tramite posta elettronica. In assenza di formalizzazione del parere entro il termine perentorio di 20 giorni, la domanda si intende accolta. La prestazione viene erogata secondo gli ordinari criteri per un massimo di 90 giorni. Per accedere alla Cisoa, anche a causa dell’emergenza Covid-19, non è prevista alcuna procedura di informazione/consultazione delle organizzazioni sindacali. Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuo di giornate fruibili (90), sarà possibile chiedere la cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi regionali. Al riguardo si rileva che la circolare Inps inspiegabilmente non prevede che il periodo di integrazione salariale relativo all’emergenza Covid-19 (pari a nove settimane) sia aggiuntivo rispetto alle 90 giornate di lavoro normalmente integrabili con la Cisoa, nonostante l’articolo 19 del Dl 18/2020 preveda che i periodi di cassa integrazione per il coronavirus non siano computati negli ordinari limiti e sono neutri ai fini delle successive richieste. Tale criterio di carattere generale avrebbe dovuto essere applicato anche alla Cisoa che, in base al Dlgs 148/2015, rientra a pieno titolo tra le forme di integrazione salariale ordinaria (in questo senso depone anche la relazione tecnica al decreto legge). La cassa integrazione in deroga, invece, può essere richiesta per i lavoratori agricoli non coperti dalla Cisoa quali quelli a tempo determinato in forza al 23 febbraio 2020. Se si tratta di operai agricoli a tempo determinato le ore/giornate di sospensione saranno considerate come lavorate ai fini dell’accesso alla disoccupazione agricola per il 2020.