Covid-19: il pacchetto di misure eccezionali della Commissione europea
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 maggio scorso sono stati pubblicati undici regolamenti della Commissione che costituiscono un “pacchetto” di interventi di mercato su vari settori per cercare di alleviare le perdite di fatturato e di reddito conseguenti agli squilibri di mercato determinati dalla epidemia Covid-19. Sono interessati i settori: vitivinicolo, ortofrutticolo, patate da trasformazione, olio d’oliva, latte e prodotti lattiero-caseari, carni bovine e ovicaprine, apicoltura. I regolamenti sostanzialmente prevedono tre tipi di misure: finanziamento di ammasso privato per alcuni comparti; flessibilità nella gestione dei programmi attuativi previsti dall’OCM unica per alcuni comparti; deroghe temporanee alle regole europee in materia di concorrenza. La Commissione ha poi previsto una proposta di regolamento che riguarda specificatamente lo sviluppo rurale e che introduce una nuova misura per erogare somme forfettarie ad agricoltori e PMI dell’agroalimentare. Questa proposta inizia ora l’iter di approvazione e non è quindi ancora in vigore. Vediamo di seguito le misure in vigore che interessano alcuni settori produttivi. Settore Vitivinicolo Il settore vitivinicolo è interessato da tre regolamenti della Commissione. In linea generale, per il vino non sono previste ulteriori risorse ma solo maggiore flessibilità nell’applicazione degli attuali strumenti con apertura anche a misure ad oggi non previste nell’OCM. Anzitutto la Commissione dispone l’incremento della percentuale di contributo comunitario per tutte le misure del PNS ed inserisce nel menù delle misure finanziabili, da sostenere dunque con le risorse già assegnate da Bruxelles ai singoli Stati, anche la distillazione e l’ammasso in caso di crisi. Per la misura ristrutturazione e riconversione il contributo dell’Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti passa da un massimo di 50% al 60 %. Per la misura investimenti il premio è portato da 50% a 60% nelle regioni meno sviluppate e da 40 a 50% nelle regioni diverse da quelle meno sviluppate. Inoltre la Commissione ha concesso un termine temporale maggiore per l’utilizzo delle autorizzazioni vitate in scadenza nel 2020 quindi sia nuove autorizzazioni che autorizzazioni al reimpianto prevedendo che le autorizzazioni che sono scadute o scadranno nel 2020, scadranno soltanto 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento ovvero 4 maggio 2021. Inoltre, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l’impianto o reimpianto che sono scadute o scadranno nel 2020 non saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dalle norme comunitarie, a condizione che comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2020 che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga riferita prima. Settore Ortofrutticolo Le misure sono finalizzate ad introdurre una maggiore flessibilità nella gestione dei programmi operativi consentendo alle OP di concentrare, all’occorrenza, le risorse disponibili sulle misure di prevenzione e gestione delle crisi ritenute più opportune per affrontare con efficacia le turbative di mercato dovute alla pandemia di Covid-19. Inoltre le OP ortofrutticole potranno avvalersi di un tempo maggiore per concludere le spese non ultimate relative ai programmi operativi. Settore olivicolo La Commissione riconosce la difficoltà dei beneficiari di effettuare le attività programmate durante il secondo e il terzo anno di attuazione dei programmi triennali e consente agli Stati membri di accettare modifiche ai programmi di sostegno elaborati dalle OP e AoP. Latte e prodotti lattiero caseari (bovini e non) Per il comparto lattiero caseario sono state previste misure relative a: ammasso privato per formaggi, burro e latte in polvere; possibilità di prevedere in deroga alle norme sulla libera circolazione delle merci; deroghe al programma “latte nelle scuole”. Carni bovine La Commissione europea ha previsto l’apertura dell’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e specificatamente del quarto posteriore: la parte posteriore di una mezzena, comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia delle carcasse classificate S, E, U, R e O. Florovivaismo Anche per il comparto florovivaistico la Commissione si è limitata ad autorizzare intese o decisioni comuni realizzate da associazioni di agricoltori e dall’interprofessione “riguardanti i ritiri dal mercato e la distribuzione gratuita, la promozione comune e la pianificazione della produzione temporanea per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.” In sostanza si può procedere a prevedere tali intese in deroga all’articolo del Trattato sulla libera circolazione delle merci e gli Stati membri, per un periodo di sei mesi. |