Trattamento fiscale delle attività connesse: precisazioni dall’Agenzia delle Entrate
Il 28 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di precisazioni sul trattamento fiscale di alcune fattispecie di attività connesse svolte da aziende agricole.
Confezione di cesti contenenti prodotti propri e prodotti di terzi
Per la vendita di questi cesti, contenenti prodotti propri dell’imprenditore agricolo (ad es. olio, vino etc.), ed altri aggiunti per rendere la confezione più “ricca”, ma acquistati da terzi (ad es. cioccolata), l’aliquota IVA da applicare al cesto, contenente beni soggetti ad aliquote diverse, è quella ordinaria del 22%. Ai fini IRPEF, invece, la vendita di prodotti acquistati da terzi senza nessuna attività di manipolazione o trasformazione, dà luogo a reddito di impresa, calcolato sulla base della differenza tra ricavi e costi, e non è tassata ai fini Irap se si tratta di attività occasionale.
Visita delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione
Alla visita delle cantine e dell’azienda agricola, con eventuale degustazione di prodotti, sia di produzione propria (vino, olio, marmellata) che acquistati da terzi, si applica il regime forfettario, che prevede il versamento dell’IVA nella misura del 50% e la tassazione Irpef sul 25% dei ricavi. È il regime fiscale previsto per l’enoturismo e per l’agriturismo.
Attività didattica formativa
Viene ribadito che, se l’azienda è inserita nell’Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche, e svolge prestazioni la cui natura didattico-educativa è riconosciuta da programmi statali o regionali, può emettere fatture o ricevute esenti IVA. Ai fini Irpef, si applica la stessa tassazione forfettaria dell’agriturismo (è imponibile il 25% dei ricavi), in presenza dei requisiti di attività connessa di servizi.