Esonero contributivo straordinario per i datori di lavoro delle filiere danneggiate dal Covid
Come abbiamo scritto nelle precedenti newsletter, l’art. 222, comma 2 della legge n. 77/2020 ha previsto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, dalle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
I criteri e le modalità attuative della norma devono essere definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ad oggi, nonostante siano trascorsi i venti giorni previsti dalla legge, il decreto interministeriale in questione non risulta ancora emanato.
Dalle interlocuzioni con l’INPS e con i Ministeri competenti sono emerse le seguenti prime indicazioni:
- l’esonero può essere fruito nel limite dei 100 mila euro (tetto del Quadro aiuti di stato COVID);
- lo sgravio riguarda non solo gli operai ma anche gli impiegati, quadri e dirigenti;
- non è chiaro se l’esonero riguarda anche la quota INAIL (la riserva dovrà essere sciolta dai Ministeri competenti);
- i contributi a carico del lavoratore sono comunque dovuti, come sono dovuti anche i contributi associativi e contrattuali;
- l’elenco dei codici ATECO interessati al beneficio in questione è ancora in fase di definizione tra l’INPS e i Ministeri competenti;
- lo sgravio sarà riconosciuto a domanda da parte degli interessati.
Nella descritta situazione, non essendo ancora stato emanato il decreto interministeriale di attuazione, l’INPS ha proceduto ad effettuare la tariffazione dei contributi dovuti per gli operai agricoli per il primo trimestre 2020, in scadenza il 16 settembre p.v., secondo i criteri ordinari, e cioè senza tenere conto dello sgravio straordinario previsto dal citato articolo 222.
Pertanto, gli avvisi di pagamento in via di pubblicazione nel cassetto previdenziale delle aziende interessate sono calcolati secondo i normali criteri.
L’INPS, dalle interlocuzioni intercorse, sembra orientato (sempreché il decreto venga pubblicato) ad avvisare i contribuenti che possono chiedere l’esonero, tramite cassetto previdenziale, se rientrano tra i codici di attività oggetto del beneficio e se non hanno ancora fruito dei 100 mila euro di aiuti di cui sopra.
Probabilmente a chi presenterà domanda verrà sospeso il termine di pagamento fino a verifica del diritto e al ricalcolo dei contributi da parte dell’INPS.
Confagricoltura sta continuando l’azione nei confronti dell’INPS e dei Ministeri competenti affinché il decreto venga emanato prima possibile, con un elenco dei codici ATECO completo rispetto alla formulazione legislativa e che includa anche la contribuzione INAIL che rappresenta una quota importante degli oneri sociali agricoli.