In scadenza il saldo Imu 2020
Il prossimo 16 dicembre scade il versamento del saldo IMU dovuto per l’anno 2020. Lo scorso mese di giugno era stato versato l’acconto. Si ricorda che da quest’anno è in vigore la “nuova IMU”, che comprende anche la TASI, ora abolita. Il funzionamento è comunque molto simile alla “vecchia IMU”.
Rimane confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze (sono soggette all’imposta le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa previdenza agricola. Sono inoltre esenti i terreni che ricadono in zone montane o di collina di cui alla circolare ministeriale n. 9 del 14/6/1993.
La nuova IMU si applica anche ai fabbricati rurali strumentali – per detti immobili è prevista l’aliquota dello 0,1%, che il Comune può diminuire fino all’azzeramento.
Come in precedenza, per le aree edificabili la base imponibile non è il valore catastale, ma quello venale alla data del 1° gennaio.
I codici per il versamento da eseguirsi mediante modello F24 sono: 3914 per i terreni, 3913 per i fabbricati rurali strumentali, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati.
Si fa presente che l’art. 177 del Decreto n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha stabilito che non è dovuto l’IMU 2020 per gli immobili degli agriturismi “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”. Pertanto, l’imposta è dovuta nel caso in cui il proprietario dell’immobile lo abbia concesso in locazione al soggetto che esercita l’attività agrituristica.