Legge di bilancio: Credito d’imposta investimenti “Industria 4.0” più vantaggiosi dal 16 novembre 2020

La legge di Bilancio 2021 prevede nuovi crediti d’imposta per macchinari e per investimenti innovativi (Industria 4.0). Va detto che mentre scriviamo sono in arrivo nuovi interventi normativi che dovrebbero chiarire il quadro di riferimento.

I commi da 1051 a 1063 della legge di Bilancio per il 2021 ripropongono, in modo più vantaggioso, gli incentivi per gli investimenti in beni strumentali, sia innovativi “Industria 4.0” che “ordinari” partendo dagli acquisti effettuati dallo scorso 16 novembre 2020, sovrapponendosi così alle norme della legge 160/2019.

Investimenti ordinari

La legge di bilancio prevede crediti d’imposta diversi a seconda del tipo di investimento (sono sempre escluse le automobili e gli immobili) e del periodo nel quale viene realizzato.

La prima tipologia riguarda gli investimenti in beni materiali ordinari (“non-industria 4.0”) e in beni immateriali non innovativi realizzati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 con conclusione a giugno 2022 (prenotazioni entro dicembre 2022) per i quali è previsto un credito d’imposta del 10% sul costo di acquisto calcolato su un massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali. Il credito è aumentato al 15% per strumenti tecnologici destinati al lavoro agile. Il credito d’imposta si riduce al 6% per gli investimenti effettuati tra gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (con coda al 30 giugno 2023).

Investimenti «Industria 4.0»

I beni materiali «Industria 4.0» (con le caratteristiche dell’allegato A alla legge 232/2016) acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (con coda al 30 giugno 2022 per “prenotazioni” entro il 2021) potranno vantare un credito di imposta del 50% sul costo di acquisto fino a 2,5 milioni di euro, del 30% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (con la solita coda al 30 giugno 2023) il credito di imposta scende al 40% sul primo scaglione di 2,5 milioni di euro, al 20% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e resta al 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro. Gli investimenti in software «Industria 4.0» (allegato B alla legge 232/2016) effettuati nell’intero periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022 (con coda entro il 30 giugno 2023) potranno vantare un credito di imposta del 20% su un costo massimo di un milione di euro.

Compensazioni in tre anni

Il credito di imposta è compensabile in F24 in tre quote annuali di uguale importo a partire dall’anno di entrata in funzione o, per i beni «4.0», da quello di interconnessione (si attende il codice tributo).

Quale scelta fare tra i due regimi

Considerata la sovrapposizione delle due norme la scelta non può che ricadere su quella che permette una maggiore quota di credito d’imposta, anche se le imprese agricole, avendo poche

imposte da compensare, devono valutare se il tempo di ripartizione triennale delle quote possa essere sufficiente alla fruizione dell’intera agevolazione. Cioè dalla possibilità di riportare a nuovo la quota parte del credito eventualmente non compensato. Se sarà mantenuta la logica per i crediti d’imposta non fruiti nell’anno di consentire, in base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, il loro riporto a nuovo nel successivo periodo d’imposta, allora si potrà scegliere agevolmente il 50% con ripartizione triennale.

Annotazioni in fattura

Va infine ricordato che le disposizioni in arrivo della Legge di Bilancio prevedono di riportare in fattura i riferimenti normativi della legge istitutiva. Per le fatture emesse nel 2020, nelle quali sono stati riportati i vecchi estremi di Legge (Legge n.160/2019, articolo 1, comma 184 e seguenti) è necessario ricordarsi di regolarizzare i documenti, manualmente o elettronicamente, seguendo le indicazioni già espresse dall’Agenzia delle Entrate con la sua Risposta all’Interpello n. 439 del 5 ottobre 2020.

L’integrazione potrà avvenire nei seguenti modi: per le fatture cartacee, l’acquirente dovrà integrare i riferimenti normativi sul documento originale con scrittura indelebile, ovvero con un timbro; per le fatture elettroniche, saranno ritenute valide le seguenti soluzioni: 1) stampare il documento tramite l’apposita procedura ed apporre la scritta indelebile o un timbro recante i riferimenti richiesti; 2) senza procedere alla materializzazione del documento, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, con le modalità indicate nella Circolare 14/2019.

Attenzione al cumulo con aiuti Psr e OCM vino

Infine ricordiamo che in merito alla possibilità di cumulo tra Credito d’imposta e aiuti Psr la Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha precisato che il credito d’imposta riconosciuto ai sensi della L. 160/2019, ancorché riconosciuto alla generalità dell’imprese, costituisce comunque un contributo pubblico. Perciò, con riferimento alle medesime spese, il cumulo del credito d’imposta deve rimanere entro i limiti fissati dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Conseguentemente, a nostro parere, ciò vale anche per gli investimenti realizzati con gli aiuti dell’OCM vino.

IL CREDITO DI IMPOSTA “IMPRESA 4.0”: ATTENZIONE AGLI ADEMPIMENTI

La Legge di Bilancio dello scorso hanno ha dato alle aziende agricole la possibilità di beneficiare di un credito di imposta per nuovi investimenti. Riportiamo di seguito un riepilogo degli adempimenti di cui tenere conto.

Per poter utilizzare in compensazione il credito già a partire dal mese di gennaio 2021 è necessario che:

– gli investimenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo;

– siano conservati la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi;

– le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto contengano l’espresso riferimento “credito d’imposta ex art. 1 commi da 184 a 194 Legge n. 160/2019” o alla nuova legge di bilancio se si intende optare per il nuovo regime (vedi articolo precedente);

– siano acquisiti e conservati la perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche di cui agli elenchi allegati A e B alla Legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale; in alternativa, per i beni di costo non superiore a 300.000 euro, la perizia o l’attestato di conformità possono essere sostituti da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell’impresa, riportante la dichiarazione che i beni rispondono ai requisiti di cui ai predetti allegati A e B, e dell’avvenuta interconnessione.

Affinché gli uffici dell’Associazione che prestano il servizio di contabilità possano calcolare in modo corretto il credito d’imposta maturato nel 2020 e da impiegare nel 2021 è necessario che le imprese interessate comunichino agli stessi le fatture contenenti gli investimenti interessati dal credito d’imposta.