Manodopera interinale: obbligo comunicazione contratti di somministrazione
Come già avvenuto l’anno scorso, entro il 31 gennaio 2021, le aziende che, nel corso del 2020 hanno impiegato lavoratori con contratti di somministrazione, tramite agenzie di lavoro interinale (non si tratta dei lavoratori di aziende appaltanti) devono comunicare ad un sindacato di categoria l’elenco dei lavoratori utilizzati. La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e deve obbligatoriamente
contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti di somministrazione;
- il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;
La comunicazione non dovrà prevedere il nome del lavoratore somministrato, ma solo il dato numerico.
L’invio alle OO.SS. potrà avvenire tramite:
- fax;
- raccomandata consegnata a mano, avendo cura di farsi firmare copia per ricevuta;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata (PEC).
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione, sia in caso di non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice.
Va ricordato che i lavoratori somministrati devono essere obbligatoriamente registrati nel LUL (Libro Unico del Lavoro) all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.