Aiuti di stato: incrementati i massimali delle misure di sostegno

La Commissione europea ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto della emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione ha inoltre deciso di ampliarne il campo di applicazione, aumentando alcuni massimali e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

Tenuto conto della persistente incertezza economica e della proroga delle misure nazionali volte a limitare l’attività economica al fine di contrastare la diffusione del virus, la modifica aumenta anche i massimali stabiliti nel quadro temporaneo per alcune misure di sostegno.

  • Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato concessi nell’ambito del quadro temporaneo, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati. I nuovi massimali sono di
  • 225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100 000 EUR),
  • 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120 000 EUR),
  • 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800 000 EUR). Tali aiuti possono essere utilizzati dalle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti e per le attività connesse.
    Come in precedenza, tali aiuti possono essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200 000 EUR per impresa (fino a 30 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25 000 EUR per impresa operante nel settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme “de minimis”;
  • per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di EUR per impresa (in precedenza 3 milioni di EUR).

La Commissione darà inoltre agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del quadro (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del quadro temporaneo. In linea di principio, la conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato.

Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la modifica prevede una proroga fino al 31 dicembre 2021 (attualmente fino al 30 giugno 2021) dell’esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei paesi “con rischi assicurabili sul mercato” ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.