Biologico: con la “notifica” si avvia la fase di “conversione”

Negli ultimi anni è aumentato sensibilmente l’interesse verso l’agricoltura biologica in tutti i settori, basti pensare che in Italia la superficie bio ha raggiunto, con circa 1,2 milioni di ettari, il 12% della superficie agricola nazionale e che la crescita media delle vendite biologiche nella GDO è dell’11%. L’Italia è il primo produttore biologico in Europa in termini economici, il secondo come superfici dopo la Spagna. Nel Veneto sono destinati al regime biologico oltre 50 mila ettari. Il 60% di ciò che produciamo viene esportato. Sempre più aziende sono interessate alla conversione al biologico dei terreni e anche degli allevamenti, perciò chiedono cosa devono fare e quali adempimenti burocratici espletare. Il primo passo obbligatorio per passare al regime dell’agricoltura biologica è la cosiddetta “notifica”, cioè la comunicazione che deve essere inviata alla Regione e all’Organismo di certificazione. Dopo di che segue un periodo di “conversione”, nel corso del quale le produzioni non si possono definire biologiche: 2 anni di conversione per le colture annuali (cereali, ortaggi, colture industriali, ecc.), i prati avvicendati e i prati permanenti e anche per gli allevamenti; 3 anni di conversione per le colture poliennali come frutteti e vigneti. Le aziende, dopo avere scelto un organismo di certificazione (Odc) accreditato presso il Ministero dell’Agricoltura, possono avvalersi del proprio Centro di assistenza agricola (CAA) per la presentazione della notifica. Tramite il CAA le aziende notificano così l’avvio della produzione biologica, trasmettendo all’organismo certificatore, le unità produttive, le strutture aziendali, le attività svolte, la relativa conduzione, le superfici coinvolte, distinguendole per classe colturale (seminativo, frutteto, vigneto, prato stabile, ecc.). Inizia così il periodo di conversione dall’agricoltura convenzionale a quella biologica. Va posta attenzione a quando si effettua la notifica, altrimenti si rischia di perdere un anno di vendita di prodotto biologico. Possono essere certificate come “da agricoltura biologica” le produzioni agricole di colture annuali seminate dopo la data di fine conversione e le produzioni di colture arboree raccolte dopo la data di fine conversione. Una volta giunta la comunicazione di adesione all’Organismo di certificazione prescelto, l’Odc prende in carico l’operatore. Dal momento dell’invio della notifica l’azienda deve: coltivare e/o allevare secondo il metodo biologico; presentare annualmente il PAP – programma annuale di produzione; assicurare il continuo aggiornamento della documentazione per il controllo; richiedere formalmente eventuali deroghe per l’impiego di materiale di riproduzione non biologico; garantire la disponibilità della documentazione amministrativa agli incaricati del controllo; rispettare le norme e le procedure per l’etichettatura dei prodotti. L’Organismo di certificazione, al termine delle verifiche iniziali, emette il documento giustificativo dell’agricoltura biologica e lo trasmette al Ministero dell’Agricoltura e alla Regione Veneto che, in seguito, iscrive l’azienda agricola nell’Albo regionale degli operatori biologici. Al termine del periodo di conversione, invece, l’Organismo di certificazione emette il certificato di conformità, che dà diritto all’operatore agricolo di poter vendere i propri prodotti vegetali e/o animali certificandoli biologici. Gli agricoltori interessati possono rivolgersi agli uffici tecnici di Confagricoltura per ulteriori informazioni e per l’assistenza.