Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: in arrivo un nuovo contributo

Con la “Legge di Bilancio 2020” era stato istituito un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro allo scopo di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi o in beni immateriali connessi a investimenti Industria 4.0, da parte delle imprese agricole

Lo scorso 30 luglio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto attuativo per erogare l’agevolazione.

Potranno beneficiare dell’intervento le micro, piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32, TUIR.

Sono ammesse le spese sostenute per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi e di beni immateriali necessari per l’interconnessione. Tali beni devono essere inerenti alla trasformazione dei prodotti agricoli o alla loro commercializzazione.

E’ previsto un contributo a fondo perduto è fissato nella misura del 30% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di 20.000 euro per ciascun soggetto richiedente. Qualora gli investimenti consistano in beni materiali o immateriali previsti dal Piano Transizione 4.0 (ossia, i beni ricompresi negli allegati A e B, Legge n. 232/2016), il contributo è riconosciuto nella maggior misura del 40%.

L’investimento dovrà essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e dovrà concludersi entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione del medesimo. Non sono ammissibili le spese per beni usati, beni in leasing e beni di valore inferiore a 5000 euro.

Il contributo verrà concesso a seguito di presentazione di un’apposita istanza tramite il portale elettronico del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti. Per l’assegnazione varrà l’ordine cronologico di trasmissione delle istanze.

L’intervento si può cumulare con altri aiuti di Stato nei limiti del Regolamento (UE) n. 702/2014, mentre non è cumulabile con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2 e 82 del Regolamento UE 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo determini un’intensità dell’aiuto superiore a quella stabilita dal predetto Regolamento UE. Non dovrebbe invece sussistere alcuna incompatibilità di cumulo con il credito d’imposta per nuovi investimenti di cui alla Legge 178/2020 commi 1051 e seguenti.