Piano antismog in Veneto: limitazioni per auto e riscaldamenti

Dal primo ottobre partiranno le nuove misure di contenimento per l’inquinamento atmosferico in Veneto che rimarranno attive fino al 30 aprile prossimo con alcuni stop. Il «pacchetto regionale di misure straordinarie per la qualità dell’aria» che rende esecutiva una sentenza della Corte di Giustizia europea del 2020 introdurranno limitazioni nel campo dei trasporti, dell’agricoltura e del riscaldamento, con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti.

Le restrizioni rimarranno attive nel 2021 dall’1 ottobre al 18 dicembre, nel 2022 dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 17 dicembre, nel 2023 dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 16 dicembre (in caso di allerta rossa il periodo verrà esteso anche dal 27 al 31 dicembre di ogni anno).

Previsti tre livelli di allerta: livello verde, arancione e rosso.

Il livello può variare sulla base del bollettino Arpav che da quest’anno viene emesso il lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle rispettive misure dal giorno successivo a quello del bollettino.

In caso di livello verde — e dunque di nessuna allerta — è previsto comunque il divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:

  • ciclomotori e motoveicoli Euro 0;
  • autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1;
  • autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 (la limitazione per i veicoli alimentati a diesel e immatricolati in categorie Euro 4 durante lo stato di emergenza da Covid 19 è sospesa);
  • veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1 veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

In caso di livello arancione — e dunque del primo grado di allerta — è previsto il divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le categorie di veicoli:

  • ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1;
  • autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2;
  • autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
  • veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;
  • veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

In pratica agli autoveicoli a benzina si aggiungono anche quelli Euro 2, a quelli a diesel anche gli Euro 5.

In caso di livello rosso — e dunque di massima allerta — è previsto il divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le stesse categorie di veicoli del livello arancione cui si aggiunge il divieto di circolazione per i veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2, N3, alimentati a diesel Euro 5 dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

Per quanto riguarda il settore del riscaldamento la misura prevede interventi volti a ridurre le emissioni di Pm10 primario derivante dalla combustione di biomasse e pertanto in funzione dell’attivazione dei livelli emergenziali sarà fatto divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 e alle 4 stelle, se in presenza di impianti di riscaldamento alternativi. Sarà inoltre necessario tenere la temperatura a un grado inferiore rispetto alle disposizioni comunali: che variano in base alla tipologia (abitazione, attività commerciale ecc…) e alle decisioni di ogni singola amministrazione.

Previsto già con il livello verde il divieto di combustioni all’aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali.

Si invitano inoltre imprese e cittadini:

  • a limitare al minimo possibile gli orari di accensione degli impianti di riscaldamento nelle abitazioni e la temperatura degli ambienti;
  • ad impiegare mezzi alternativi al fuoco, ad es. la cippatura, per lo smaltimento di ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba etc;
  • i titolari e/o gestori di attività commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico, a tenere chiuse le porte che comunicano con l’esterno, ove possibile e compatibilmente con le disposizioni legati all’emergenza sanitaria Covid19, a meno che non siano installati dispositivi per l’isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso.