Green Pass: novità per lavoratori e datori di lavoro

Il nuovo decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, introduce fino al 15 giugno 2022 un obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, anche per gli stranieri che sono residenti in Italia.

L’obbligo (art.4-quater, comma 2, inserito nel DL 44/2021) “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.

La normativa indica poi che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti dal COVID-19 – per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022.

I lavoratori che non saranno in grado di presentare la certificazione COVID richiesta, “nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art.4-quinquies, comma 4, inserito nel DL 44/2021).

Rispetto alla disciplina entrata in vigore a settembre 2021, si segnala, infine, come sia venuto meno il requisito dimensionale dei quindici dipendenti, sotto i quali era consentita la sospensione del lavoratore privo di certificato per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione. La relativa facoltà di sospensione vale ora per tutte le imprese, anche quelle con più di quindici dipendenti, invariati i relativi presupposti.

Operativamente si segnala ai datori di lavoro di:

  • informare i soggetti incaricati alla verifica del green pass degli aggiornamenti normativi che prevedono la richiesta del green pass base per tutti i lavoratori (così come previsto dal 15 ottobre) e di quello rafforzato per i lavoratori over 50 con l’utilizzo corretto dell’app VerifiCovid 19.
  • Mantenere aggiornato l’elenco dei lavoratori che in maniera volontaria, così come previsto dalla normativa, hanno consegnato copia del Green pass ricordando che la validità è di 6 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale o dalla guarigione.

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