Prevenzione danni da fauna selvatica: bando per interventi di prevenzione – termine 31 gennaio
È disponibile il modulo informatico per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi ai fine dell’attuazione di sistemi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica presente in forma stanziale o temporanea e appartenente sia a specie protette che a specie cacciabili. Il termine per presentare le domande di aiuto è stato fissato al 31 gennaio 2022.
Lo stanziamento, relativo al 2021 è di 100.000 euro
Il bando si rivolge alle imprese e ai proprietari e conduttori di fondi attivi nella produzione agricola primaria a gestione programmata della caccia e ricompresi nel territorio regionale.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti anti-uccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator, ecc.
Gli interventi sopra descritti sono ammessi solo se realizzati nei terreni agricoli/allevamenti ricadenti nel territorio a gestione programmata della caccia della regione Veneto, ivi compresi:
- I terreni ricadenti negli istituti di protezione previsti dal Piano faunistico venatorio regionale vigente (Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale);
- Nelle aree di rispetto ex art. 21 c. 13 della L.R. 50/1993;
- Nelle aree adibite a Zona addestramento e allenamento cani ai sensi dell’art. 18 c. 1 L.R. 50/1993.
Casi particolari:
- Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: sono ammissibili a contribuzione i soli interventi di prevenzione nei confronti dei danni causati dalla fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio;
- Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e nei terreni adibiti all’allevamento di fauna selvatica: non sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione dei danni causati dalle specie faunistiche oggetto di allevamento/produzione.
- Sono esclusi:
- I Parchi regionali e foreste demaniali regionali che accedono alle risorse stanziate a valere sul fondo regionale di cui all’articolo 3 c.1 della L.R. 6/2013;
- Il Parco Nazionale Dolomiti bellunesi e nelle Riserve e foreste demaniali statali;
- I fondi chiusi ai sensi dell’art. 15, c. 8 della L. 157/1992 e i fondi sottratti ai sensi dell’articolo 15, commi da 3 a 6 della L. 157/1992.
Il richiedente l’aiuto può presentare una sola domanda, che potrà comprendere la combinazione di più misure, riferite anche a produzioni diverse facenti comunque capo alla medesima azienda.
I limiti di spesa per ogni singola azienda sono:
- massimo euro 5.000,00;
- minimo euro 200,00.
L’intensità massima dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.
Tali aiuti sono sottoposti al regime de minimis. Qualora l’importo dell’aiuto determinasse il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis per singolo beneficiario, pari ad euro 25.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti agricoli concedibili ad una medesima azienda nell’arco di tre esercizi fiscali (ed euro 200.000,00 per quanto riguarda il de minimis generale), il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare i massimali.
I termini per la realizzazione delle azioni finanziate sono:
- tre mesi per l’acquisto delle attrezzature (a decorrere dalla data del provvedimento di concessione)
- cinque mesi per l’esecuzione dei lavori di messa in opera per i quali si richiede l’aiuto, ove previsto (a decorrere dalla data del provvedimento di concessione).
A partire dal pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto a rispettare un periodo di stabilità dell’operazione di durata pari a 3 anni.