Decreto Sostegni ter: gli interventi contro il caro energia e il taglio dei profitti sulle rinnovabili
Sulla Gazzetta Ufficiale del 27.01.2022 è stato pubblicato il d.l. 4/2022, meglio noto come il Decreto Sostegno Ter.
Nonostante le possibili modifiche che il decreto potrà subire in sede di conversione, significative sono le novità introdotte per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico anche se il contenimento dei costi sarà limitato. Del tutto negativi, a nostro giudizio, sono tagli ai ricavi sulla vendita di energia da fonte rinnovabile. Le misure introdotte colpiscono principalmente gli impianti fotovoltaici con una potenza superiore a 20 Kw e rientranti nel conto energia e gli impianti non incentivati. Ma vediamo nel dettaglio gli interventi previsti dal decreto.
1) L’ESTENSIONE DELL’ANNULLAMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA.
La prima misura (art. 14) riguarda l’estensione di un beneficio già introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021), all’epoca, però, per una platea più contenuta di beneficiari. Se con la legge di fine 2021, l’azzeramento degli oneri generali di sistema era stato previsto a favore di tutte le utenze domestiche e di quelle non domestiche fino a 16,5 kW, le nuove misure estendono tale beneficio anche alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, quand’anche connesse in media, alta o altissima tensione. L’estensione è, tuttavia, confinata in un ristretto arco temporale: quello del primo trimestre 2022.
La misura non sarà, peraltro, automatica ma, comunque, subordinata ad un provvedimento ad hoc della competente Autorità di regolazione (ARERA).
2) IL CREDITO DI IMPOSTA PER LE c.d. IMPRESE ENERGIVORE
Misura premiale (art. 15) è stata introdotta anche a favore delle c.d. imprese energivore, per come individuate dal D.M. 21.12.2017.
A loro favore è stato riconosciuto un credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica.
Tale credito di imposta sconta, però, importanti limiti:
- riguarda solo la componente acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- si applica solo se si è subito un incremento della bolletta energetica nel IV trimestre 2021 superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta può essere speso, peraltro, solo in compensazione per il pagamento di imposte e contributi. Non concorre alla formazione del reddito, della base imponibile dell’IRAP e del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109 TUIR.
Per il finanziamento di questa misura, è prevista, peraltro, la soppressione di esenzioni e la riduzione di aliquote in settori produttivi che non interessano, però, il mondo agricolo.
3) IL TAGLIO DEI PROFITTI NEL SETTORE DELLE RINNOVABILI
Tra le misure (art. 16) – in questo caso “criticabili” del Decreto Sostegno Ter – è previsto un c.d. taglio degli “extra-profitti” derivanti dai ricavi sulla vendita di energia da impianti da fonti rinnovabili maturati tra il 01.02 ed il 31.12.2022.
È previsto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, o immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.
In sintesi, è previsto che GSE S.p.a. calcoli:
- il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto sino al 31.12.2020, opportunamente rivalutati;
- il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica.
Fatto il calcolo, GSE procede alla loro differenza. Se questa è positiva, al produttore deve essere versato il relativo importo. Se la differenza è negativa, è il produttore che deve versare il relativo valore a GSE, salvo possibile conguaglio da parte del Gestore.
Dal meccanismo sono esclusi i contratti di fornitura stipulati prima del 27.01.2022, data di pubblicazione del decreto, purché non siano collegati a prezzi dei mercati spot dell’energia e non sia stati stipulati al prezzo fisso superiore del 10% rispetto al dato indicato sub i).
Come evidenziato dai primi commentatori, la misura è discutibile e criticabile. Non si comprende, infatti, quale attinenza abbia il taglio in questione con l’obiettivo del contrasto all’impennata del prezzo del gas, oltre a ledere principi fondamenti: dalla certezza del diritto alla tutela del legittimo affidamento.