Credito d’imposta 4.0: il riferimento di legge va riportato anche nel documento di trasporto
In questi giorni, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta ancora una volta in materia di credito d’imposta per investimenti, con la risposta ad un interpello. Si tratta della nota agevolazione per investimenti in nuovi beni strumentali, che consente di beneficiare di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, calcolato applicando specifiche percentuali al costo dei beni.
Per usufruire del credito è richiesto che la fattura e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni contengano una specifica dicitura con gli estremi della norma agevolativa: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021”.
Con la risposta citata l’Agenzia ha precisato che è necessario che anche sui documenti di trasporto sia riportato l’apposito riferimento. Invece, il verbale di collaudo o di interconnessione, essendo attribuibili esclusivamente ai beni oggetto dell’investimento, non è necessario che riportino detta dicitura.
Nel caso in cui i documenti siano stati emessi senza la dicitura, è possibile integrarli, prima di eventuali attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Nella tabella che segue riportiamo le percentuali di credito spettante, a seconda della tipologia di investimento effettuato.
Periodo di effettuazione dell’investimento | ||
Entro il 31/12/2022 (con acconto e ordine entro il 31/12/2021) | Entro il 30/6/2023 (con acconto e ordine entro il 31/12/2022) | |
Beni “generici” | 10% | 6% |
Beni materiali “Industria 4.0” interconnessi al sistema aziendale | 50% | 40% |
Beni immateriali “Industria 4.0” interconnessi al sistema aziendale | 20% | 50% (percentuale così aumentata con il recente “Decreto Aiuti” del 17 maggio) |
Si ricorda inoltre che la spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Nei mesi di febbraio e marzo, l’Agenzia delle Entrate, con altre riposte ad interpelli, aveva fornito ulteriori chiarimenti su questo argomento, che di seguito riassumiamo.
Con riferimento alla perizia / attestato da cui risulta che i beni possiedono le caratteristiche tecniche necessarie e la loro interconnessione, è stato precisato che detti documenti possono essere acquisiti anche in un periodo successivo all’interconnessione, ma questo comporta uno slittamento del momento a partire dal quale si può iniziare ad utilizzare il credito d’imposta.
In caso di interconnessione tardiva rispetto all’entrata in funzione dei nuovi beni, il credito d’imposta può essere usufruito da tale periodo successivo. Tuttavia, si deve tenere presente che la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa.