Iva acquisti

Decreto semplificazioni fiscali: alcune novità

Il Decreto n. 73 del 21/6/2022 (“Decreto Semplificazioni fiscali”) introduce nuovi e più ampi termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Il Decreto dispone che i Modelli INTRASTAT, mensili e trimestrali, siano presentati entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento e non più entro il giorno 25 del mese successivo, ferma restando la proroga al primo giorno feriale successivo qualora tale termine cada di sabato o in un giorno festivo.
Per quanto riguarda la comunicazione della liquidazione IVA (LI.PE) relativa al secondo trimestre, questa potrà essere presentata entro il 30 settembre, invece che entro il 16 dello stesso mese. Restano, invece, invariati i termini di presentazione delle comunicazioni riferite al primo e al terzo trimestre (ultimo giorno del secondo mese successivo al periodo di riferimento), nonché il termine relativo al quarto trimestre (ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo).

Di seguito riportiamo uno schema riassuntivo delle nuove scadenze:

MODELLI INTRASTAT

PERIODICITA’ MENSILE

PERIODICITA’ TRIMESTRALE

Gennaio

28 febbraio 1° trimestre 30 aprile

Febbraio

31 marzo

Marzo

30 aprile

Aprile

31 maggio

2° trimestre

31 luglio
Maggio

30 giugno

Giugno

31 luglio

Luglio 31 agosto 3° trimestre

31 ottobre

Agosto

30 settembre
Settembre

31 ottobre

Ottobre 30 novembre 4° trimestre

31 gennaio anno succ.

Novembre

31 dicembre
Dicembre

31 gennaio anno succ.

 

LIQUIDAZIONI PERIODICHE – LI.PE.

Liquidazione IVA mensile e trimestrale

Scadenza

1° trimestre (gennaio, febbraio e marzo)

31 maggio

2° trimestre (aprile, maggio e giugno)

30 settembre
3° trimestre (luglio, agosto e settembre)

30 novembre

4° trimestre (ottobre, novembre e dicembre)

28 febbraio anno successivo