Aviaria: domande danni indiretti entro il 20 settembre
Come si ricorderà con Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 (non ancora pubblicato nella G.U.) sono stati disposti gli interventi per compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole a seguito dell’insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Le risorse messe a disposizione con la legge di bilancio ammontano a euro 30 milioni.
Il 27 luglio Agea ha emanato la propria circolare per dare avvio alla presentazione delle domande e quindi per giungere alla liquidazione degli importi entro l’anno (vedi allegato).
Le aziende avicole che possono beneficiare del sostegno sono quelle che sono state interessate dalle misure sanitarie ubicate nelle zone regolamentate dalle norme unionali e nazionali.
Si tratta di aziende di allevamento e di aziende della trasformazione operanti con le seguenti categorie merceologiche: Pollo; Faraona; Anatra; Oca; Gallina ovaiola; Pollastra; Cappone; Pulcino delle specie elencate; Tacchino; Uova da consumo e da cova del genere “Gallus” e “Meleagris”; Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne).
Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti (Incubatoi, Allevamenti riproduzione, Allevamenti da ingrasso, Allevamenti per la produzione di uova da consumo, Svezzatori, Centri imballaggio uova, Mattatoi e trasformatori) che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.
Le domande vanno presentate ad Avepa entro il 20 settembre 2022. Il pagamento dell’aiuto avverrà entro il 31 dicembre 2022, come previsto dal citato Decreto Ministeriale.
L’intervento a cui sono prevalentemente interessati gli allevamenti è il “Prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento” per accedere al quale è necessario avere copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Altri interventi afferiscono a, distruzione uova, trasformazione uova da cova, trasformazione in uova da consumo, soppressione pulcini, soppressione pollastre, macellazione anticipata riproduttori, prolungato accasamento, perdita di valore per vendita animali fuori standard, perdita valore carne fresca, riduzione attività di macellazione.
Il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale subìto dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A del decreto ministeriale (vedi allegato) ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori che sono determinati fino ad un massimo del 100%.
I nostri uffici sono a disposizione per la consulenza e la presentazione delle domande.