La cessione dei crediti d’imposta energetici
Ritorniamo sull’argomento dei crediti d’imposta per i consumi di carburanti, energia elettrica e gas naturale, per ricordare tutte le possibilità a disposizione delle imprese per beneficiarne. Questi bonus energetici possono innanzitutto essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, quali ad esempio: i contributi INPS personali dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali, l’Irpef (personale e dei dipendenti), i contributi relativi ai dipendenti, l’IMU, l’Irap ecc.
In alternativa alla compensazione, è possibile cedere il credito stesso ad un altro soggetto, che a sua volta lo può utilizzare in compensazione nel modello F24. Questo è particolarmente utile per chi non ha versamenti da effettuare, in quanto non è prevista la possibilità di chiedere il rimborso di questi crediti. Ad esempio, per una società senza dipendenti può essere utile cedere i crediti ai propri soci, che possono compensarli con i contributi previdenziali personali. Si deve però tenere presente che l’utilizzo in compensazione, anche solo parziale, del credito, ne impedisce la cessione, perché questa deve riguardare il credito per intero. Per la cessione è necessario inoltrare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato, attestante la sussistenza dei requisiti che ne danno diritto. Si deve tenere presente che, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione di tali comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate può sospendere la cessione per effettuare dei controlli. Questo comporta che per i crediti che scadono il 31/12/2022 la cessione va effettuata entro il 21/12/2022 e per quelli che scadono il 31/3/2023 va effettuata entro il 22/3/2023. Bisogna quindi fare molta attenzione alle scadenze, che sono diverse a seconda del periodo di riferimento.
Periodo | Tipologia del credito | Scadenza |
Primo trimestre | Gasolio | 31/12/2022 |
Energia elettrica | NON PREVISTO | |
Gas naturale | NON PREVISTO | |
Secondo trimestre | Gasolio | SOLO PER LA PESCA |
Energia elettrica | 31/12/2022 | |
Gas naturale | 31/12/2022 | |
Terzo trimestre | Gasolio | 31/12/2022 |
Energia elettrica | 31/3/2023 | |
Gas naturale | 31/3/2023 | |
Quarto trimestre | Gasolio | 31/3/2023 |
Ottobre / novembre | Energia elettrica | 31/3/2023 |
Gas naturale | 31/3/2023 |