Dichiarazioni obbligatorie latte bovino e ovicaprino. Verso il cambio delle norme che riguardano le vendite dirette
Nel prossimo incontro della Conferenza Stato Regioni verrà discusso il Decreto del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste che apporta le modifiche al DM n. 360338 del 6 agosto 2021 e DM n. 379378 del 26 agosto 2021 inerenti le dichiarazioni obbligatorie del settore del latte bovini e quello del latte ovicaprino. Le modifiche prevedono una omogenea definizione nei due decreti in merito ai termini di “piccolo produttore” e “vendita diretta” fondendoli in un’unica definizione. Viene quindi eliminato il riferimento all’obbligo di vendita al consumatore finale per rientrare in questa tipologia di produttori che fanno la dichiarazione una volta l’anno. In tal modo viene accolta la richiesta di Confagricoltura di uniformare le definizioni dei decreti e di includere nelle vendite dei piccoli produttori anche i negozi alimentari o la stessa GDO che effettua vendite di prodotti locali. Sulla richiesta di Confagricoltura di definire meglio i coefficienti di trasformazione e di conversione da litri a chili soprattutto del latte ovicaprino, il Ministero ha rivisto gli allegati dei due DM differenziandoli rispetto ai prodotti lattiero caseari del latte bovino e quelli del latte ovicaprino distinti ora in due diverse tabelle allegate alla bozza in esame. Nelle modifiche è previsto inoltre la dichiarazione del prezzo medio anche per il settore ovicaprino come già definito per quello del latte bovino.
Inoltre, è stata accolta la richiesta di Confagricoltura di evitare le sanzioni per un periodo di transizione che terminerà il 20 luglio 2023 per dare tempo agli operatori di adattarsi alle nuove dichiarazioni previste dalla norma nazionale per il settore del latte bovino e per quelle del latte ovicaprino, mantenendo solo le sanzioni per le dichiarazioni dei primi acquirenti del settore del latte bovino, anche per il latte biologico, rientranti nella normativa comunitaria.