Florovivaismo: intervento sui costi energetici. Domande dal 25 gennaio al 27 febbraio 2023

Il Decreto Ministeriale (DM) 19 ottobre 2022 n. 532191 prevede sostegni alle imprese florovivaistiche per una somma di euro 25 milioni per la riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle stesse. Agea con istruzioni operative pubblicate il 20 dicembre ha precisato le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione dell’aiuto degli interventi a favore delle imprese florovivaistiche . L’intervento è concesso nei limiti fissati dal regime di aiuti “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni che, per le aziende del settore ammonta a 500 mila euro. La domanda di aiuto va presentata ad Agea mediante il CAA di riferimento dal 25 gennaio 2023 al 27 febbraio 2023.

Ricordiamo che possono beneficiare del sostegno le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, inscritte all’INPS, iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale valido al momento della presentazione della domanda, avente uno dei seguenti codici ATECO:

  • 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
  • 1.19.2;
  • 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

I costi da considerare sono quelli sostenuti dall’azienda per l’acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche: energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio e biomasse utilizzate per il riscaldamento e/o raffrescamento delle coltivazioni nel semestre 1° marzo – 31 agosto 2022.

Alle imprese agricole beneficiarie costituite prima del 1 marzo 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della P. IVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell’anno 2021. L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell’IVA).

Per le imprese agricole costituite dopo il 1° marzo 2021 sono previste apposite modalità di calcolo dell’intervento.

L’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia. È opportuno, inoltre, sottolineare l’obbligatorietà dell’indicazione dell’indirizzo PEC dell’agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

E’ necessario dichiarare nella domanda i maggiori costi sostenuti per le spese energetiche riportando, per i 2 periodi di riferimento 2021 e 2022, le seguenti informazioni:

a) tipo di risorsa energetica a cui si riferisce la fattura;

b) valori ammessi: energia elettrica, gas metano, GPL, gasolio o biomasse. Soggetto emittente della fattura (PIVA e denominazione);

c) data della fattura nel formato GG/MM/AAAA;

d) numero della fattura;

e) importo imponibile (al netto dell’ IVA);

f) periodo a cui si riferisce la fattura.