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DL semplificazione: Agrivoltaico con edilizia libera nella aree idonee

Il comma 3 dell’art. 11 del decreto legge 24 febbraio 2023 N. 13 (DL Semplificazione) riferendosi alla regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola, dispone che gli impianti fotovoltaici, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, se:

  • sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia;
  • i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
  • le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.

Si tratta di una disposizione positiva in termini di semplificazione ma che desta alcune perplessità in ordine alla mancanza di qualsiasi riferimento a limiti di potenza degli impianti. Per quanto indicato, in sede di discussione parlamentare si provvederà a chiedere di limitare tale semplificazione così da governare la crescita del FV su terreni agricoli benché elevato da terra.