Non serve la qualifica di IAP per la ruralità del fabbricato strumentale

Il Tribunale Amministrativo della Toscana, con sentenza pubblicata il 28 marzo 2023, ha annullato il Regolamento di un Comune, perché per beneficiare delle agevolazioni IMU richiedeva la qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo al possessore dei fabbricati strumentali.

Ricordiamo che i fabbricati rurali strumentali beneficiano di un’agevolazione ai fini IMU: è previsto il pagamento dell’imposta con l’aliquota base dello 0,1%, che ciascun Comune può decidere di diminuire, fino all’azzeramento della stessa.

Il Regolamento Comunale impugnato stabiliva che sono considerati rurali i fabbricati strumentali “utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’attività di impresa, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di attività agricola e la presenza dei requisiti di imprenditore agricolo professionale previsti dall’art. 1 del D. Lgs. 99/2004”.

Il Comune in questo modo aveva aggiunto ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dalla normativa. Infatti, l’art. 9 comma 3-bis del D. L. n. 557/1993, che definisce i requisiti necessari per il carattere di ruralità dei fabbricati strumentali, dispone che “deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice Civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 20/2/2006 n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi (…); l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso”. Non sono richiesti particolari requisiti in capo al possessore dell’immobile ed è quindi irrilevante che si tratti di un imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto iscritto alla gestione previdenziale agricola.