Effluenti zootecnici e concimi azotati- Divieti stagionali di spandimento e documenti per la cessione
Vista la stagione ricordiamo i vincoli stagionali allo spargimento degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati.
Nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati lo spandimento dei liquami, letami assimilati e di concimi azotati, sarà possibile fino al 31 ottobre 2022. Da novembre e fino a febbraio le norme prevedono lo stop, sia pur con qualche deroga. Nei mesi di novembre e di febbraio infatti, se le condizioni metereologiche lo permetteranno, il divieto potrà essere sospeso per cui è necessario tenere sotto controllo il Bollettino Agrometeo Nitrati. Potrebbe però rimanere in vigore il divieto di spandimento di liquami e urea nel caso di allerta PM10 (inquinamento atmosferico) a cui si può ovviare qualora si ricorra all’iniezione e interramento immediato.
E’ invece previsto il divieto assoluto agli spandimenti dal 1° dicembre al 31 gennaio, sia nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati che nelle Zone Ordinarie, in quest’ultime il divieto è escluso per i letami e assimilati.
Si rimanda al sito: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitrati per approfondimenti e per visualizzare il bollettino che, si ricorda, essere disponibile scaricando l’app di Arpav.
Cessione di effluenti e digestati
Le aziende che cedono gli effluenti di allevamento o i digestati agrozootecnici o agroindustriali a soggetti terzi, al fine di garantire la tracciabilità dell’utilizzo dei fertilizzanti azotati e la corretta gestione agronomica su superfici agricole, devono sottoscrivere un documento di cessione da allegare alla Comunicazione nitrati e conservare in azienda per almeno 3 anni.
Vedi in allegato:
- modello A in tutti i casi di cessione degli effluenti di allevamento, da parte dell’azienda che li produce all’azienda che ne effettua l’uso agronomico sui terreni in conduzione;
- modello B in tutti i casi di cessione di digestati agrozootecnici o agroindustriali, da parte dell’azienda che li produce all’azienda che ne effettua l’uso agronomico sui terreni in conduzione;
Questi modelli non sostituiscono il documento di trasporto del materiale ceduto.
Accordo per la fornitura di biomassa
Nel caso di cessione di effluenti zootecnici destinati a trattamento di digestione anaerobica per l’ottenimento di energia da fonti rinnovabili (Biogas), deve essere sottoscritto tra le parti l’accordo per la fornitura di biomassa di durata decennale secondo quanto stabilito dall’allegato A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011 e s.m.i.
Cessione di effluenti (SOA)
Se la cessione di effluenti zootecnici è destinata ad impianti riconosciuti per la trasformazione e produzione di fertilizzanti organici o ammendanti, l’effluente consegnato e classificato come SOA (sottoprodotto di origine animale) deve essere tracciato da documento di trasporto semplificato secondo l’Allegato A2 della DGR 1530/2013, da allegare alla Comunicazione nitrati e conservare in azienda.