BCAA 7 – Obbligo della rotazione dal 2023 per le superfici con Ecoschema 4 e con misure agroambientali pertinenti (SRA03). Dal 2024 interessate tutte le aziende con più di 10 ettari di seminativo
La norma della Condizionalità BCAA7 (obbligo dalla rotazione delle colture) è entrata in vigore nel 2023 soltanto per le superfici impegnate nell’Ecoschema 4 (sistemi foraggeri) e/o negli impegni agro-climatico-ambientali delle azioni SRA03 (Lavorazioni ridotte).
L’obbligo della rotazione entrerà in vigore nel 2024 per tutte le aziende con più di 10 ettari di seminativo, esclusi i casi esenti riportati di seguito. Anche per le superfici impegnate con la misura 10.1.2. (ottimizzazione delle tecniche agronomiche e irrigue) della precedente programmazione l’obbligo entrerà in vigore il prossimo anno (in merito a questo punto avevamo fornito un’informazione non corretta). Continua il lavoro di Confagricoltura per ottenere il prolungamento della deroga al 2024, sollecitata nei giorni scorsi dallo stesso Masaf, ma che finora non ha trovato l’assenso della Commissione UE.
Ricordiamo che l’obbligo della rotazione consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.
La monosuccessione può essere interrotta anche con una coltura secondaria (es. soia di secondo raccolto, oppure senape o loietto), purché adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo, il quale deve avere una durata di almeno 90 giorni. Come abbiamo scritto, il Masaf ha chiarito che tali colture non possono essere sovesciate, ma il prodotto deve essere raccolto.
Ricordiamo che l’ambito di applicazione della rotazione obbligatoria comprende le superfici a seminativo e che sono però esenti le aziende:
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- relativamente alle superfici certificate come Biologiche (Regolamento (UE) 2018/848) e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata (SQNPI).
Deroghe alla norma sono consentite, qualora sussistano precise condizioni, nelle zone di montagna e nel caso di seminativi condotti in regime di arido coltura.