Grano duro

Seme “Senatore Cappelli”: TAR del Lazio conferma le sanzioni a SIS per pratiche commerciali scorrette

Con la sentenza n. 16396 pubblicata in data 6 novembre 2023, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Società Italiana Sementi s.p.a. (SIS) avverso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in relazione al provvedimento assunto in favore delle istanze presentate, tra gli altri, da Confagricoltura, in ordine alle modalità di utilizzo in via esclusiva del seme “Senatore Cappelli” da parte della SIS.

L’Autorità Garante aveva infatti irrogato diverse sanzioni alla SIS, per un ammontare complessivo di 150.000 euro, a seguito di una serie di pratiche commerciali scorrette adottate dalla società che ha l’esclusiva sulla suddetta varietà di grano in base ad un contratto di licenza stipulato nel 2016 con il CREA. L’indagine dell’Antitrust aveva rilevato diverse condotte illecite da parte della SIS, tra cui l’aumento ingiustificato dei prezzi del varietale, forniture ritardate o arbitrariamente rifiutate e la riconsegna dei coltivatori del grano prodotto. In diversi passaggi del dispositivo, l’organo giurisdizionale amministrativo ha accertato che alla base delle condotte tenute dalla società vi fosse la preferenza accordata, in primis, ai coltivatori aderenti a Coldiretti, per la fornitura da parte della SIS del seme di Cappelli a prescindere dalla effettiva disponibilità, adducendo ad argomentazioni capziose circa la mancanza di prodotto. Solo una volta esaurite le richieste provenienti dalle controparti privilegiate si dava spazio alla domanda dei restanti coltivatori richiedenti. Inoltre, all’esito dell’istruttoria è stata accertata l’applicazione da parte della SIS di ingiustificati aumenti di prezzo delle sementi rispetto a quelli applicati nella vigenza dei precedenti contratti di licenza, con incrementi di circa il 55% in più rispetto ai livelli precedenti della gestione SIS, senza che questa abbia posto in essere alcuna attività di miglioramento produttivo o di sviluppo. Con riferimento alla gravità delle violazioni, l’Autorità ha considerato l’impatto complessivamente determinato sulla libertà di iniziativa economica dei coltivatori e i condizionamenti subiti dalla filiera produttiva del grano “Cappelli”, in termini di autonoma organizzazione della filiera da parte dei coltivatori e di distribuzione geografica e qualità della produzione, ritenendo infine infondato il ricorso avanzato dalla SIS.