Esonero contributivo lavoratrici madri con 2 o 3 figli
Le indicazioni dell’Inps
Con la circolare n. 27 dello scorso 31 gennaio l’INPS fornisce indicazioni per l’applicazione dell’esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, riconosciuto dall’ultima legge di bilancio (legge n. 213/2023, art. 1, c. da 180 a 182).
L’agevolazione spetta nel limite massimo di 3.000 euro annui fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. In via sperimentale, detto esonero, spetta anche alle lavoratrici madri di due figli, per la sola annualità del 2024, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Si evidenziano qui di seguito gli aspetti più rilevanti, con particolare riferimento ai datori di lavoro agricolo.
Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a prescindere dall’ammontare della retribuzione.
L’agevolazione spetta anche nelle ipotesi di: part-time; apprendistato; rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro; rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (l’esonero spetta a partire dalla trasformazione). La riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.
In relazione al requisito dell’essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni, la circolare INPS precisa che esso viene soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o ulteriore). Per le lavoratrici madri di due figli, invece, il requisito insorge al momento della nascita del (secondo) figlio più piccolo.
L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale (IVS) a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile (250 euro mensili pari a 3.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata a 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Per quanto riguarda il termine di applicazione della misura, essa cessa al verificarsi delle scadenze individuate dalla norma, e cioè:
- nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nell’ipotesi di madre con tre o più figli (negli anni 2024-2026);
- nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, nell’ipotesi di madre con 2 figli (solo per l’anno 2024).
L’INPS chiarisce che l’esonero in esame è strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributivi IVS a carico del lavoratore previsto dall’art. 1, c.15, della medesima legge di bilancio 2024 che, come noto, prevede per l’anno in corso una riduzione contributiva generalizzata pari al 6% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 2.692 euro e al 7% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro