Attenzione alle ritenute d’acconto relative a fatture ricevute da professionisti e agenti di commercio
Si ricorda alle aziende (sia ditte individuali che società) l’obbligo del versamento delle ritenute di acconto. Si tratta di fatture emesse da professionisti (quali geometri, avvocati, notai, periti ecc.) o agenti di commercio, mediatori, procacciatori d’affari ecc. nelle quali sono esposte ritenute d’acconto. L’importo della fattura va corrisposto al netto della ritenuta, e quest’ultima deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della fattura, utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica. Qualora il termine cada di sabato o di giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Anche per le ricevute emesse a fronte di compensi occasionali valgono le stesse regole. Il codice tributo da utilizzare è generalmente il 1040, nella sezione Erario, con l’indicazione del mese e dell’anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso soggetto a ritenuta. L’anno successivo al versamento delle ritenute, deve essere rilasciata l’apposita certificazione al professionista / mediatore / agente / procacciatore, che attesta i compensi corrisposti e le ritenute operate. Si invitano gli Associati, qualora ricevano fatture o note soggette a ritenuta, a contattare tempestivamente i nostri uffici per i necessari adempimenti. Dal mese di gennaio 2024 è stata introdotta una semplificazione per le ritenute di importo minimo: se non superiori a 100 euro possono essere versate insieme a quelle del periodo successivo, ma comunque non oltre il 16 dicembre del medesimo anno. Con riferimento alle ritenute effettuate nel mese di dicembre, il versamento deve essere eseguito entro il 16 gennaio.