Sviluppo rurale: Indennità compensativa in zona montana

Domande aperte fino al 15 maggio

L’indennità compensativa in zona di montagna, prevista dalla misura 13.1.1. del PSR 2017_2022 consiste in un aiuto per ettaro di Superfice Agricole Utilizzata (SAU) in zona montana. Sono ammissibili all’aiuto le superfici ricadenti in zona montana del Veneto, secondo lo schema che segue:

  • azienda zootecnica: superfici foraggere utilizzate per l’allevamento e seminativi destinati all’alimentazione del bestiame;
  • altra azienda: tutte le superfici tranne pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto).

Per le aziende zootecniche aventi almeno una unità tecnico economica ricadente in zona montana della Regione Veneto, sono ammissibili all’aiuto le superfici foraggere (prati e pascoli) condotte anche se ubicate in zone montane di comuni contermini al Veneto delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia, qualora non siano finanziate dai rispettivi PSR. Per tutte le aziende la superficie minima ammissibile è pari a 1 ha.

Il beneficiario deve: a) proseguire l’attività agricola in zona montana per l’anno di presentazione della domanda di aiuto; b) nel caso di aiuto alle aziende zootecniche: condurre superfici foraggere utilizzate per l’allevamento per un periodo minimo di 60 giorni l’anno e seminativi destinati all’alimentazione del bestiame, correlati al carico minimo per ettaro di 0,2 UBA a partire da una consistenza minima aziendale di 1 UBA. Il beneficiario deve, coerentemente alle esigenze pascolative e/o foraggere dell’allevamento, utilizzare le superfici foraggere per l’allevamento, per un periodo di 60 giorni, compreso tra maggio e ottobre.

Nel caso di aiuto alle altre aziende: condurre le superfici oggetto di impegno per tutto l’anno solare di riferimento (01/01 – 31/12). L’importo a bando è fissato in 20.000.000,00 di euro.