Opzione donna: Aggiornati i requisiti per accedere a pensione anticipata
Con la circolare INPS 3 maggio 2024, n. 59 l’Inps ha fornito i requisiti e le condizioni per l’ accesso alla pensione anticipata Opzione donna 2024. L’accesso è consentito alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni. Il requisito anagrafico può essere ridotto di un anno per ogni figlio e nella misura massima di due anni.
l momento della presentazione della domanda la lavoratrice, inoltre, deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- svolgere assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- soffrire una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.
Le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, possono accedere con 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023, a prescindere dal numero di figli.
Dalla data di maturazione di tutti i requisiti richiesti (contributivi e anagrafici) la pensione non potrà essere immediatamente liquidata, ma si dovrà aspettare il decorso della finestra mobile. La finestra è pari a dodici mesi se la pensione sarà liquidata a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; si dovrà invece aspettare diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti nel caso in cui la pensione sia liquidata a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Rimangono invece invariate e fissate per i mesi di settembre o novembre, le decorrenze per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM.