Transizione 5.0: Al via il nuovo credito d’imposta per investimenti innovativi (4.0) che producono anche un risparmio energetico certificato
Dopo un lungo confronto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Commissione Europea, a distanza di poco più di quattro mesi dal Decreto-legge 19 del 2 marzo 2024, sta per essere pubblicato il decreto attuativo che disciplina in dettaglio le norme applicative del nuovo Piano Transizione 5.0. Con tale strumento, si ricorda, viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Il Piano Transizione 5.0 dispone di una dotazione di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025: risorse queste che si sommeranno a quelle già previste per il piano Transizione 4.0. Si tratterà di due incentivi complementari: mentre il credito di imposta 4.0 continuerà a incentivare l’acquisto di beni caratterizzati da innovazioni digitali, il piano Transizione 5.0 prevederà incentivi più elevati per quegli investimenti in beni e attività che generino risparmi energetici o apportino miglioramenti dell’efficienza energetica.
Nello specifico, possono essere agevolati gli investimenti sui processi che determineranno una diminuzione certificabile, calcolata in termini di tonnellate equivalenti di petrolio consumato per unità di prodotto, di almeno il 5% sulla specifica linea produttiva o del 3% sull’intera attività.
Su questo aspetto va subito sottolineato che l’incentivo così come costruito si presta maggiormente all’applicazione all’interno di linee produttive. Più problematica sarà la dimostrazione della riduzione energetica sull’acquisto di macchinari (trattori, ecc.), anche se non è da escludere.
Possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, quelle destinatarie di sanzioni interdittive o quelle che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, o qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Gli investimenti devono riguardare beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beni materiali interconnessi e beni immateriali per la gestione digitale, gli stessi della transizione 4.0), che però devono anche permettere di ridurre i consumi energetici: 1) della struttura produttiva almeno del 3% per cento oppure 2) dei processi interessati dall’investimento almeno del 5%.
Nell’ambito del progetto di innovazione, sono agevolabili anche:
- gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
In merito agli investimenti in beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, questi potranno essere localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, o anche su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva. Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh. Con riferimento all’autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici con una determinata efficienza prodotti negli stati dell’Unione Europea. I beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.
Veicoli agricoli – Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, nel confermare che non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, vengono elencate alcune eccezioni, tra cui: le macchine mobili non stradali, e i veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V, secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti. Tale esclusione è frutto di un’intensa interlocuzione da parte di Confagricoltura e Federunacoma con il MIMIT, volta a far comprendere le peculiarità del settore che altrimenti avrebbe rischiato di essere completamente escluso dai benefici del provvedimento.
La misura del beneficio è calcolata secondo i seguenti criteri:
Investimento (euro) | Riduzione dei consumi energetici (struttura produttiva/processo) | ||
3%/5% | 6%/10% | 10%/15% | |
< 2.500.000 | 35% | 40% | 45% |
2.500.000 ÷ 10.000.000 | 15% | 20% | 25% |
10.000.000 ÷ 50.000.000 | 5% | 10% | 15% |
Il beneficio è aumentato di:
- un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico;
- un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione contabile.
In merito alla cumulabilità (art. 11) con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, il credito d’imposta è cumulabile a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che tale sostegno non copra le medesime quote degli investimenti del progetto di innovazione.
Per l’accesso al credito di imposta le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva per il completamento del progetto di innovazione. Questa deve includere informazioni sul beneficiario, il progetto (data di avvio e completamento), gli investimenti agevolabili, l’importo del credito d’imposta potenziale e l’impegno a rispettare gli obblighi previsti. La comunicazione deve essere corredata dalla certificazione relativa al risparmio energetico. Il GSE controlla il caricamento dei dati e la completezza dei documenti, assicurando che i costi siano ammissibili. Entro cinque giorni dalla ricezione, comunica l’importo del credito d’imposta prenotato.