Piattaforme elevabili: prevezione dei rischi

I recenti e numerosi infortuni riguardanti l’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), ha portato il Ministero del lavoro ad analizzare la questione ed esprimersi circa gli elementi e le cause principali che potrebbero aver concorso al verificarsi di tali eventi.

L’analisi ha evidenziato preliminarmente che i cedimenti strutturali delle piattaforme sono riconducili a fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature. Le principali zone e componenti interessate da tali problematiche sono: zone di articolazione e rotazione della piattaforma; bracci articolati e telescopici; zone con rinforzi locali; torretta porta ralla; stabilizzatori; cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.

Fermo restando l’obbligo di osservare quanto già previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e in virtù degli obblighi nei confronti degli utilizzatori di attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante in merito ai limiti di utilizzo previsti e ai controlli e manutenzione da garantire nel tempo, il Ministero richiama l’attenzione del datore di lavoro/utilizzatore nel mantenere costantemente sotto osservazione la macchina e documentarne l’effettivo stato di conservazione mediante attività, ordinarie e straordinarie, di controllo e manutenzione effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e da soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da soggetti pubblici e privati abilitati. Il processo è finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.

A tal proposito, importante e necessaria è, tra le altre cose, la conservazione da parte del datore di lavoro/utilizzatore della seguente documentazione:

1-comunicazione di messa in servizio;

2-scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione;

3-istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura;

4-verbali di verifica periodica;

5-registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite (fondamentale, inoltre, poiché costituisce lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro/utilizzatore dimostra l’assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione);

6-esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.

Di primaria importanza è la documentazione sopra richiamata, in quanto va a rappresentare il mezzo attraverso il quale il datore di lavoro/utilizzatore attesta di aver adempiuto agli stessi obblighi di legge previsti dai commi 4 e 8 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Opportuno ricordare che lo stesso Ministero si è posto come obiettivo prossimo la volontà di emanare un documento tecnico di indirizzo a riguardo.