Patente a punti: Interessate le ditte che effettuano lavori di giardinaggio solo nel caso che operino all’interno di cantieri edili

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente  a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ad esclusione  di coloro  che  effettuano  mere  forniture  o  prestazioni  di   natura intellettuale.

A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“). Nella sostanza ogni impresa e lavoratore autonomo che operano in tali cantieri, con le eccezioni di cui sopra, riceveranno un punteggio iniziale di 30 crediti, che potrà subire decurtazioni in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza.

La patente a punti è quindi obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, per come definiti dall’art. 89 del D.Lgs 81/08:

“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui al seguente elenco:

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”

Le imprese di manutenzione del verde che realizzano giardini sono quindi escluse dall’obbligo a meno che non operino all’interno di cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile come precedentemente definiti.

Vediamo quindi cosa devono fare le imprese e i lavoratori autonomi soggetti all’obbligo.

Al momento della richiesta, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo deve dimostrare:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio.
  • Adempimento degli obblighi formativi.
  • Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
  • Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Il possesso dei requisiti può essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Temporaneamente, per poter operare, le aziende sottoposte all’obbligo devono presentare all’Ispettorato del lavoro una autocertificazione al seguente indirizzo:

di******************@pe*.it











. E necessario poi inoltrare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro il 31 ottobre 2024. A partire dal 1° novembre 2024 per operare in un cantiere edile sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato del lavoro: https://servizi.ispettorato.gov.it/.
Una volta accertati i requisiti, l’Ispettorato rilascerà la patente in formato digitale.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Per maggiori dettagli ed informazioni sull’argomento consigliamo le aziende interessate a rivolgersi al proprio consulente per la sicurezza sul lavoro.