Effluenti zootecnici e concimi azotati: Divieti stagionali di spandimento e documenti per la cessione

E’ sempre opportuno ricordare i vincoli stagionali allo spargimento degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati per non incorrere in infrazioni più o meno gravi.

Nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) lo spandimento dei liquami, letami assimilati e di concimi azotati, è possibile fino al 31 ottobre, sempre che le condizioni meteo e dei terreni lo permettano. Da novembre e fino a febbraio le norme prevedono lo stop per 90 giorni. Nei mesi di novembre e di febbraio infatti, nei giorni in cui le condizioni metereologiche lo permettono, il divieto sarà sospeso.

E’ invece previsto il divieto assoluto degli spandimenti  dal 1° dicembre al 31 gennaio, sia nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) che nelle Zone Ordinarie (ZO). In quest’ultime  il divieto è escluso per i letami e assimilati.

Al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni, dal 1° novembre a fine febbraio il Bollettino Agrometeo Nitrati https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitrati fornirà l’indicazione  sulla possibilità o meno di spargere liquami e fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili.

Va però ricordato che dal 1° ottobre al 30 aprile il Bollettino Agrometeo fornisce per tutte le zone (ordinaria e vulnerabile) l’indicazione associata alla presenza di condizioni di allerta PM10, per cui è necessario l’immediato interramento dei liquami zootecnici. Più precisamente, dal 1° ottobre al 15 aprile l’indicazione del bollettino è vincolante, invece dal 16 al 30 aprile l’indicazione non è vincolante.

 

Cessione di effluenti e digestati

Le aziende che cedono gli effluenti di allevamento o i digestati agrozootecnici o agroindustriali a soggetti terzi, al fine di garantire la tracciabilità dell’utilizzo dei fertilizzanti azotati e la corretta gestione agronomica su superfici agricole, devono sottoscrivere un documento di cessione da allegare alla Comunicazione nitrati e conservare in azienda per almeno 3 anni.

Vedi in allegato:

  • modello A in tutti i casi di cessione degli effluenti di allevamento, da parte dell’azienda che li produce all’azienda che ne effettua l’uso agronomico sui terreni in conduzione;
  • modello B in tutti i casi di cessione di digestati agrozootecnici o agroindustriali, da parte dell’azienda che li produce all’azienda che ne effettua l’uso agronomico sui terreni in conduzione;

Questi modelli non sostituiscono il documento di trasporto del materiale ceduto.

 

Accordo per la fornitura di biomassa

Nel caso di cessione di effluenti zootecnici destinati a trattamento di digestione anaerobica per l’ottenimento di energia da fonti rinnovabili (Biogas), deve essere sottoscritto tra le parti l’accordo per la fornitura di biomassa di durata decennale secondo quanto stabilito dall’allegato A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011 e s.m.i.

Cessione di effluenti (SOA)

Se la cessione di effluenti zootecnici è destinata ad impianti riconosciuti per la trasformazione e produzione di fertilizzanti organici o ammendanti, l’effluente consegnato e classificato come SOA (sottoprodotto di origine animale) deve essere tracciato da documento di trasporto semplificato secondo l’Allegato A2 della DGR 1530/2013, da allegare alla Comunicazione nitrati e conservare in azienda.