Società tassate a bilancio: Possibile il regime forfettario per alcune attività

Il Decreto di riforma fiscale, n. 192/2024, ha introdotto un’importante modifica che riguarda le società agricole che esercitano l’opzione per la tassazione catastale (articolo 1 comma 1093 della Legge n. 296/2006). Si tratta di società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata che normalmente sono tassate sulla base del bilancio (ricavi meno costi) e che possono scegliere di essere invece tassate sulla base delle rendite catastali dei terreni condotti, come avviene per le società semplici. Per le società “a bilancio” le attività connesse dovevano in ogni caso essere tassate in base alla differenza tra ricavi e costi, a differenza delle società semplici che beneficiano invece di un regime forfettario. Questa nuova norma, già dal 2024, stabilisce che è possibile applicare il regime forfettario anche alle snc, sas, srl e cooperative nelle seguenti attività agricole e connesse:

– produzione vegetale eccedente il doppio della superficie agraria;

– manipolazione, trasformazione, valorizzazione, conservazione e commercializzazione, nei limiti della prevalenza del prodotto proprio, di beni diversi da quelli elencati nel DM del 13/2/2015;

– fornitura di servizi con l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola;

– commercializzazione di prodotti della floricoltura acquistati da florovivaisti nei limiti del 10% del volume d’affari.

Rimangono ancora escluse dalla tassazione forfettaria le attività di agriturismo e l’allevamento eccedente la potenzialità del terreno condotto. In questi casi il forfait è applicabile solo alle ditte individuali e alle società semplici.

Si sottolinea che il requisito per poter esercitare l’opzione catastale è l’esercizio esclusivo di attività agricola nei limiti dell’articolo 2135 del Codice Civile. Negli ultimi anni detto requisito è stato interpretato in modo particolarmente restrittivo dall’Agenzia delle Entrate e dalla Giurisprudenza; va quindi fatta particolare attenzione all’attività svolta, perché, ad esempio, un’attività anche marginale che consiste nella semplice compravendita di prodotti di terzi rischia di far perdere il requisito per esercitare l’opzione catastale.