I nuovi distacchi di personale sono soggetti ad Iva
I costi relativi al costo del personale, derivanti da prestiti (distacchi) stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 sono soggetti all’Iva. La nuova disposizione deriva dall’abrogazione del comma 35 dell’art. 8 della legge 67/1988 imposta da una sentenza della Corte di giustizia UE (sentenza C-94/19), secondo la quale anche il prestito di personale è un’operazione economica inerente all’esercizio dell’impresa. Non sono perciò soggetti all’iva i distacchi avviati o rinnovati precedentemente al 1° gennaio 2025.