RENTRI: Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti aggiorna i Registri e Formulari
Il 15 dicembre 2024 è entrato in vigore il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri), che ha introdotto nuovi obblighi digitali per la gestione dei rifiuti.
Il Rentri è un registro digitale istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) per tracciare la gestione dei rifiuti, garantendo maggiore trasparenza e controllo lungo tutta la filiera.
Imprese obbligate ad iscriversi al Rentri
Ricordiamo che sono tenute ad iscriversi al Rentri le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali, derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque.
Gli imprenditori agricoli sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi (vedi tabella in fondo all’articolo).
L’iscrizione al Rentri dovrà avvenire con le seguenti tempistiche:
– dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;
– dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti;
– dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Non sono tenute ad iscriversi al Rentri le imprese che operano nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi.
Nuovi modelli di Registro e Formulari
Con l’introduzione del Rentri sono stati aggiornati il Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e il Formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti – Va mantenuto in modalità cartacea fino a quando l’azienda non sarà iscritta al RENTRI. Dopo l’iscrizione il registro dovrà essere gestito esclusivamente in formato digitale.
Pertanto le aziende agricole che tengono il registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190 c. 1 del d.lgs 152/2006 dal momento in cui sono obbligate ad iscriversi al RENTRI devono tenere il registro in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI con scadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui viene effettuata l’annotazione.
Gli imprenditori agricoli che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con modalità alternative, previste dall’art. 190, c. 6 del D.lgs 152/2006, non devono trasmettere i dati al RENTRI. Le modalità alternative sono le seguenti:
- conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del D.lgs 152/2006;
- conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183 del D.lgs 152/2006.
Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) – Il documento necessario per il trasporto dei rifiuti rimane cartaceo per chi non è ancora iscritto al RENTRI. Diventerà obbligatorio per tutti a partire dal 13 febbraio 2026.
Le aziende agricole che emettono il FIR dal 13 febbraio devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Se non ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla loro registrazione all’area riservata “Produttori non iscritti”.
Fermo restando l’esonero dall’obbligo di iscrizione al RENTRI degli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi, di sottolinea che a partire dal 13 febbraio 2025, se emettono il FIR, dovranno anch’essi vidimare digitalmente il FIR cartaceo.
A partire dal 13 febbraio 2026 il FIR deve essere emesso in formato digitale. La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.
Le aziende agricole che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i dati al RENTRI.
Per ulteriori approfondimenti e precisazioni le aziende agricole interessate possono rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.
Rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi
I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali.
I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole sono:
- materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104);
- imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi – concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
- oli vegetali esausti (CER 200125);
- fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (vari CER);
- pneumatici usati (CER 160103);
- contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
- scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole (vari CER).
I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:
- oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*);
- batterie esauste (CER 160601*);
- veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*);
- fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*);
- contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
- farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*).