Transizione 5.0: Procedura semplificata e ultime FAQ
Relativamente al credito d’imposta “Transizione 5.0”, spettante alle imprese che effettuano nuovi investimenti da cui derivi una riduzione dei consumi energetici, in questi giorni il MiMiT / GSE hanno pubblicato sul proprio sito Internet una serie di chiarimenti, ad integrazione ed aggiornamento delle FAQ già pubblicate. Riportiamo di seguito un riassunto delle ultime novità.
PROCEDURA SEMPLIFICATA:
L’ultima Legge Finanziaria ha previsto una semplificazione degli adempimenti richiesti per la verifica della riduzione dei consumi energetici in caso di sostituzione di un bene “obsoleto” con un nuovo bene, avente “caratteristiche tecnologiche analoghe”. Il bene sostituito deve essere interamente ammortizzato da almeno 24 mesi. La semplificazione consiste nell’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi (3% – 5%). Secondo l’ultimo chiarimento pubblicato, il passaggio da STAGE I a STAGE V del veicolo agricolo è idoneo e sufficiente a consentire l’accesso alla procedura semplificata.
In caso di beni acquisiti in leasing, per verificare se sono completamente ammortizzati da almeno 24 mesi, si considera il periodo di ammortamento “teorico”, come se fossero stati acquistati in proprietà.
CUMULABILITA’:
Si ribadisce che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee, ma la base di calcolo del credito deve essere considerata al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese. Ad esempio, nel caso di investimento per il quale l’impresa ha già beneficiato di un’agevolazione del 60%, il credito 5.0 si calcola sul residuo 40% dei costi.
Vanno in ogni caso considerati i divieti di cumulo previsti espressamente dalle ulteriori agevolazioni.