Flavescenza dorata della vite: Misure di lotta obbligatoria e raccomandazioni per il 2025

Il Decreto dirigenziale n. 58 dello scorso 14 maggio, emesso dalla Regione Veneto, conferma l’Area Delimitata in eradicazione dalla Flavescenza dorata istituita nel territorio della Regione Veneto con Decreto n.35 dell’8 maggio 2024.  In tale area permane l’obbligo a carico di ogni proprietario o conduttore di eliminare tutte le piante che manifestano sintomi riconducibili alla Flavescenza dorata. Inoltre sono confermati i trattamenti obbligatori secondo le indicazioni che seguono.

Trattamenti obbligatori:

  1. a) Due trattamenti esclusivamente nei vigneti in gestione integrata, obbligatoria e volontaria, nei quali si esegue la strategia di lotta raccomandata dall’UO Fitosanitario.
  2. b) Tre trattamenti in tutti gli altri casi, ovvero nei vigneti in gestione biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848 e nei vigneti in gestione integrata nei quali si impiegano delle sostanze attive ammesse per la gestione biologica.

L’Unità Operativa Fitosanitario della Regione Veneto, oltre gli obblighi suddetti, raccomanda le seguenti strategie di lotta:

  1. a) Nei vigneti in gestione integrata, obbligatoria e volontaria:
  • per il 1° trattamento, una delle sostanze attive ammesse contro l’avversità Scaphoideus titanus riportate nella scheda Vite delle Linee Tecniche di Difesa Integrata regionali vigenti o il Sulfoxaflor, ad esclusione di quelle impiegabili per la gestione biologica;
  • per il 2° trattamento, esclusivamente una sostanza attiva tra Deltametrina, Esfenvalerate, Etofenprox, Lambda-cialotrina e Tau-fluvalinate.
  1. b) Nei vigneti in gestione biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848:
  • per il 1° trattamento, una delle sostanze attive ammesse per la gestione biologica contro l’avversità Scaphoideus titanus riportate nella scheda Vite delle Linee Tecniche di Difesa Integrata regionali vigenti o il silicato di alluminio (caolino calcinato). Oltre alle sostanze attive suddette è ammesso l’impiego del caolino classificato come corroborante, come indicato nel DTU n. 29 del Comitato Fitosanitario Nazionale approvato il 13/12/2022;
  • per il 2° e 3°trattamento, esclusivamente le Piretrine naturali.
  1. c) Nelle fasce di rispetto (dai corpi idrici, dalle piante e dagli artropodi non bersaglio):
  • silicato di alluminio (caolino calcinato) o caolino classificato come corroborante.

I prodotti fitosanitari autorizzati per i trattamenti obbligatori devono essere registrati per l’impiego contro lo Scaphoideus titanus o contro le cicaline della vite in genere. Le prescrizioni in etichetta devono essere sempre rispettate, in particolare le dosi di impiego e le misure di mitigazione per evitare sovra o sotto dosaggi e le contaminazioni o i danni alle persone e all’ambiente.

Attenzione al rispetto delle dosi d’impiego previste

I prodotti fitosanitari autorizzati per i trattamenti obbligatori devono essere registrati per l’impiego contro lo Scaphoideus titanus o contro le cicaline della vite in genere. Le prescrizioni in etichetta devono essere sempre rispettate, in particolare le dosi di impiego e le misure di mitigazione per evitare sovra o sotto dosaggi e le contaminazioni o i danni alle persone e all’ambiente.

Sanzioni

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel Decreto della Regione è perseguita con:

  1. a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro;
  2. b) la sospensione dell’erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all’adempimento delle prescrizioni;
  3. c) la limitazione della potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate fino all’adempimento delle prescrizioni.

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