Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease): Le zone di restrizione comprendono le provincie di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo
Il Ministero della Salute e le Regioni stanno proseguendo il lavoro di rintracciamento e di regolamentazione delle attività di allevamento al fine di limitare il rischio di ulteriore diffusione della Dermatite nodulare contagiosa ((Lumpy skin disease), finora rinvenuta in alcuni allevamenti della Sardegna e in un allevamento della provincia di Mantova, i cui animali sono stati abbattuti ed il focolaio si considera estinto.
L’ultimo dispositivo del Ministero della Salute DGSAF 0019593-03/07/25 disegna le zone di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS) a seguito del focolaio di LSD in provincia di Mantova. Gli allevamenti che ricadono nella ZP e ZS sono quelli situati nel raggio di 20 Km e di 50 Km dal focolaio. L’elenco degli stabilimenti che allevano bovini ricadenti in ZP e ZS, sono scaricabili da parte dei Servizi Veterinari. Le zone di restrizione hanno una durata di 45 giorni e decorrono dal 28 giugno.
La Provincia di Verona è molto interessata dalle zone di restrizione, sia a quella di protezione sia a quella di sorveglianza. Nella zona di sorveglianza rientrano anche alcuni comuni delle province di Vicenza, Padova e Rovigo.
Il provvedimento del Ministero della salute vieta la movimentazione di bovini presenti negli stabilimenti situati nelle zone di protezione e sorveglianza. In deroga è consentita la movimentazione di bovini provenienti da stabilimenti situati nella zona di protezione e sorveglianza e destinati al macello, conformemente a quanto previsto dagli artt. 29 e 44 del Regolamento (UE) 2020/687, e alle seguenti condizioni: – visita clinica favorevole di tutti i bovini costituenti la partita; adozione di misure di mitigazione del rischio durante il trasporto e presso il macello incluse le fasi di macellazione; macellazione entro le 24 ore dall’arrivo dei capi al macello. I macelli possono essere anche al di fuori della ZR, ma devono rientrare nella lista dei macelli “designati”.
E’ consentita la movimentazione di bovini da vita (procedura in deroga) solo verso stabilimenti posti nelle zone di restrizione, esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale. In questo caso è prevista: visita clinica favorevole su tutti i bovini costituenti la partita; test PCR negativo su tutti i bovini costituenti la partita. Gli allevamenti che praticano l’alpeggio devono verificare con l’Ulss di competenza le possibilità di movimentazione degli animali.
In considerazione del rischio di diffusione della malattia, anche nei territori non ricompresi nelle
zone di restrizione (tutto il territorio nazionale non compreso nelle ZR) è disposto il blocco condizionato in BDN delle movimentazioni da vita di bovini. Ciò significa che la movimentazione è possibile soltanto a seguito di verifica del servizio sanitario.
Nelle zone di restrizione è necessario porre la massima attenzione alla movimentazione dei capi verso i macelli, ma anche dei reflui zootecnici e delle carcasse di bovini macellati con procedura d’urgenza. A tal fine è necessario seguire specifici PROTOCOLLI messi a punto dalla Regione e concordati con le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna in modo da evitare disparità.
Tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica e sulle disposizioni per il contenimento della malattia si possono trovare nel sito della Regione Lumpy Skin Disease / Resolve.
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