Autorizzazioni vitivinicole: domande dal 15 febbraio al 31 marzo
Il Ministero delle politiche agricole ha emanato il decreto n.527 del 30 gennaio 2017 che modifica il DM 15 dicembre 2015 n.12272 relativo al sistema di autorizzazioni agli impianti vitati, fissando così le condizioni per le nuove richieste.
Come si ricorderà, le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell’1% della superficie vitata nazionale. Sulla base di tale criterio il Veneto disporrà di nuove assegnazioni per 861 ettari. Ricordiamo anche che nella nostra regione, nel 2016, sono state presentate 3652 domande per una richiesta di 36.793 ettari di vigneto, i quali sono stati attribuiti pro quota, in proporzione agli ettari richiesti da ciascuna azienda, andando a soddisfare appena il 2,52% delle richieste in termini di superficie.
Il nuovo decreto ha modificato i criteri di attribuzione delle nuove autorizzazioni prevedendo il seguente ordine di priorità:
- anzitutto l’attribuzione a tutti i richiedenti di 1000 metri quadrati di vigneto;
- l’attribuzione del 50% delle autorizzazioni rimanenti secondo un criterio di priorità, che la nostra Regione ha deciso essere le aziende viticole piccole e medie (aziende con vigneto la cui produzione è destinata alla commercializzazione), aventi una superficie complessiva compresa tra 0,5 e 20 ettari;
- la distribuzione dell’altro 50% a tutti i richiedenti con il criterio pro-rata, cioè in proporzione alla superficie richiesta.
Le aziende con priorità (piccole aziende vitate) che riceveranno solo una parte degli ettari richiesti parteciperanno per la superficie rimanente alla distribuzione dell’altro 50% della superficie disponibile con il sistema “pro-rata” per tutti i richiedenti.
Inoltre, nel caso in cui le richieste dovessero superare di tre volte la superficie a disposizione, la Regione, entro 10 giorni dopo la presentazione delle domande, applicherà un limite massimo di ettari richiedibili per domanda.
Tra le novità introdotte ci sono anche due vincoli: la localizzazione regionale delle nuove autorizzazioni e mantenimento del vigneto per almeno 5 anni.
Si ricorda che con l’entrata in vigore della legge n.238/2016, c.d. Testo Unico del vino, è stato esplicitato all’art.69 il sistema sanzionatorio in merito al mancato utilizzo delle autorizzazioni assegnate. In via schematica si riportano di seguito le sanzioni previste:
- 3 anni di esclusione dalle misure dell’OCM e 1.500 euro/ha se la superficie impiantata nei tre anni a disposizione è inferiore del 20% rispetto a quella assegnata;
- 2 anni di esclusione dalle misure dell’OCM e 1.000 euro/ha se la superficie impiantata nei tre anni è maggiore del 20% ma inferiore del 60% rispetto a quella assegnata;
- 1 anno di esclusione dalle misure dell’OCM e 500 euro/ha se la superficie impiantata nei tre anni è maggiore del 60% ma inferiore del 100% rispetto a quella assegnata
Al produttore che rinuncia all’autorizzazione qualora la superficie assegnata sia superiore al 50% di quella richiesta è applicata una sanzione di 500 euro/ha e l’esclusione dalle misure dell’OCM per 2 anni. Tale sanzione, si ricorda non è applicata nel caso in cui la superficie assegnata è inferiore al 50% di quella richiesta e la rinuncia è prevista nei 10 giorni successivi all’assegnazione.
Infine, si ricorda che le domande potranno essere presentate dal 15 febbraio al 31 marzo in modalità telematica in ambito Sian. Naturalmente gli agricoltori interessati sono invitati a recarsi presso gli uffici dell’associazione o del CAA delle Venezie per la presentazione dell’istanza.
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