Etichettatura e informazione sugli alimenti: disciplina sanzionatoria
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto che disciplina le sanzioni previste per le violazioni delle norme in tema di informazione sui prodotti alimentari ai consumatori e tra aziende alimentari.
Ricordiamo che per la norma reg. UE 1169/11 l’operatore responsabile di veridicità e completezza delle informazioni è colui con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto.
Questi è sanzionabile:
– Con una sanzione pecuniaria da 3 mila a 24 mila euro in caso di violazione ai criteri generali di trasparenza;
– Da 1.000 a 8.000 euro in caso di omissione delle informazioni obbligatorie (es. denominazione alimento, scadenza, condizioni di conservazione, ecc…) per i prodotti sia preimballati che non preimballati scambiati tra aziende del settore alimentare;
– Da 5 mila a 40 mila euro in caso di omissione in etichetta delle informazioni relative agli allergeni;
– Da 2 mila a 16 mila euro in caso di violazione delle disposizione sulla lista degli ingredienti o in caso di omissione dell’origine o del luogo di provenienza;
– Da 1.000 a 8mila euro in caso di mancato inserimento in etichetta degli ingredienti e della quantità netta;
– Da 2mila a 16mila euro per l’omissione della data di scadenza o per le violazioni delle norme sulla dichiarazione nutrizionale;
– Da 500€ a 4mila euro per le violazioni delle norme sull’indicazione del titolo alcolometrico.
L’indicazione del lotto non è obbligatoria per i prodotti agricoli in uscita dall’azienda agricola quando siano venduti o consegnati ai centri di deposito di condizionamento e di imballaggio; avviati verso organizzazioni di produttori; raccolti per essere avviati immediatamente in un centro di sistema operativo di preparazione o trasformazione.
In tutti gli altri casi è obbligatorio indicare il lotto ei la sanzione prevista per l’omissione varia da 3.000 a 24.000 euro.
Gli alimenti preimballati destinati alla vendita diretta devono avere un cartello applicato ai recipienti che li contengono o altro sistema equivalente (anche digitale) purché sia facilmente riconoscibile e accessibile. Tale cartello deve riportare le seguenti informazioni: l’elenco degli ingredienti; la denominazione dell’alimento; le modalità di conservazione; la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno; il titolo alcolometrico; la percentuale di glassatura considerata tara per i prodotti congelati glassati; la designazione di “decongelato”. La sanzione prevista per l’omissione è compresa tra 1.000 e 8.000 euro.
Nel caso di prodotti non preimballati e non considerati unità di vendita serviti al consumatore nei ristoranti si devono indicare in un menù, registro o cartello le indicazioni degli allergeni presenti. La sanzione prevista per l’omissione è compresa tra i 3.000 a i 24.000 euro.
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