Fondo per l’emergenza avicola: definite le destinazioni
Con decreto del 15 febbraio 2018, approvato dalla Conferenza Stato-Regione del 22 febbraio, sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola, istituito con la Legge di Bilancio del 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Le risorse del suddetto fondo sono divise in due capitoli.
Nel primo sono stati allocati 5 milioni di euro per l’anno 2018 e 5 milioni per l’anno 2019. Tali risorse sono destinate ad indennizzare le imprese agricole colpite dall’influenza aviaria e, più precisamente, per favorire la loro ripresa economica e produttiva, secondo quanto previsto dall’art.5, comma 2 del dlgs n. 102/2004. In pratica si tratta di interventi in conto capitale che possono raggiungere l’80% del danno subito e/o prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale. La condizione è che si dimostri un danno superiore al 30% della produzione lorda vendibile aziendale.
Il secondo capitolo del Fondo per l’emergenza avicola ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro che sono destinati al rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione la cui attuazione è demandata alle singole regioni. Del suddetto importo al Veneto perciò sono stati assegnati 2.804.800 di euro.
Gli interventi finanziati riguardano: l’incremento della sorveglianza passiva sulla popolazione domestica e selvatica; la raccolta di informazioni sull’ecologia dei volatili selvatici; l’acquisto di materiali per la gestione delle epidemie; il potenziamento dei sistemi di abbattimento, distruzione, disinfezione; interventi per il miglioramento della biosicurezza degli allevamenti avicoli nonchè interventi a favore delle imprese agricole per gli oneri derivanti dalle misure di riduzione della densità degli allevamenti di tacchini, quali ad esempio la mancata autorizzazione di nuovi accasamenti.
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