Azotofissatrici EFA e diserbo
Il Mipaaf ha inoltrato la risposta della Commissione Europea riguardo alcuni quesiti specifici sulle azotofissatrici EFA.
Precisando che la stessa Commissione Europea ribadisce che ogni Stato Membro può ulteriormente definire queste regole e che il parere espresso non impegna la Commissione Europea perché risulta essere un parere dei servizi della Commissione, nella lettera si precisano due questioni:
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Se l’utilizzo di trattamenti chimici (erbicidi) prima della semina dell’azotofissatrice consenta di qualificare la coltura come EFA;
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Se sia possibile qualificare EFA le colture seminate dopo la raccolta di una coltura autunno-vernina e raccolte prima della successiva semina invernale.
Per quanto riguarda la prima domanda, si ribadisce che il divieto si applica dalla semina alla raccolta, pertanto la pratica di diserbo in pre-semina può essere considerata compatibile con gli obblighi EFA.
La risposta alla seconda questione invece specifica che le condizioni generali di ammissibilità per l’inverdimento si applicano all’intero anno, a meno che non sia indicato un periodo più preciso, e le colture azotofissatrici devono essere presenti durante il periodo vegetativo (obbligo di mantenere la coltura dalla semina alla raccolta). Non si può classificare come EFA una coltura azotofissatrice rimossa prima della raccolta per seminare la coltura invernale per l’anno successivo.
Quindi, per qualificare una seconda coltura azotofissatrice come EFA, a seguito di un cereale autunno-vernino, è necessario che tale coltura abbia un ciclo normale e sia raccolta prima dell’inverno. Infine, viene ricordato che per “colture azotofissatrici classificate come EFA” non si intendono colture secondarie o intermedie, perché per queste colture è comunque già prevista un’altra categoria EFA specifica, “coltura intercalare”.
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