Termini di trasmissione delle fatture elettroniche

Si ricorda che, dal 1’ luglio, per i contribuenti con liquidazione trimestrale dell’iva, devono essere rispettati i nuovi termini per la trasmissione delle fatture elettroniche.

Le fatture immediate potranno essere trasmesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, se non contestuale con quella di emissione e trasmissione allo Sdi, ovvero in cui si realizza la cessione di beni o prestazione di servizi; le fatture differite potranno invece essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione documentata dal Documento Di Trasporto.

Nel campo “data documento” del file XML della fattura elettronica deve essere indicata, come chiarito dalla Circolare 14/2019 dell’Agenzia delle Entrate la data di effettuazione dell’operazione, dalla quale dipendono poi l’esigibilità dell’imposta ed i termini di registrazione delle fatture; lo Sdi certifica poi la data di emissione (trasmissione) dei documenti.

Nel caso di fatture differite, come data di effettuazione dell’operazione va messa quella del documento di trasporto; in caso di più documenti di trasporto verso lo stesso soggetto, nello stesso mese a cui si riferisce la fattura, va indicata la data dell’ultimo ddt emesso.

Dal 1′ luglio si applicano inoltre per intero le sanzioni previste per la trasmissione delle fatture oltre i termini, nella misura dal 90% al 180% dell’imposta relativa alla fattura, ovvero in misura fissa da 250 a 2000 euro se l’errore non incide nella corretta liquidazione del tributo.

Per i contribuenti con liquidazione mensile, invece, fino a settembre è possibile emettere le fatture entro il termine per eseguire la liquidazione periodica dell’iva senza applicazione delle sanzioni.